Art. 82 c.p.c. — Patrocinio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

[2]Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.

[3]Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo)).

Testo in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

Ricorso al giudice tutelare: infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi, persona proposta e ragioni della scelta, atti in rappresentanza o con assistenza, limiti di spesa, familiari, audizione nel luogo in cui la persona si trova, provvedimenti urgenti, procura e relata.

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 82 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30137/2025

    14 novembre 2025

    In materia di spese processuali, quando l'azione o l'impugnazione è stata promossa dal difensore privo di procura, l'attività di questi non produce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara di agire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, l'attività processuale resta provvisoriamente efficace e la procura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, sicché non è ammissibile la condanna del difensore alle spese. (Nella specie, a fronte della declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriore alla sentenza impugnata, la S.C. ha escluso la condanna del difensore alle spese, sul presupposto che la suddetta procura, pur inidonea all'instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente nei rapporti tra la società conferente e il legale).

    Art. 82 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26431/2025

    30 settembre 2025

    Nei casi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, poiché l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 132 del 2014, relativa alla possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dall'art. 82, comma 1, c.p.c. e dall'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere compensi professionali in materia amministrativa aveva dichiarato improcedibile la domanda per la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita).

    Art. 82 c.p.c. · Art. 86 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 47 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22023/2025

    31 luglio 2025

    Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.

    Art. 82 c.p.c. · Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 241 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 405/2007

    Questione infondata
    30 novembre 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale. Invero, non è irragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite, regolato dalle norme civilistiche del mandato, da quello strettamente processuale della soccombenza, funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in lite. Inoltre, non può essere evocato come tertium comparationis l'art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l'istituto - del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica - della "parte in senso formale", che assume la qualità di parte per rappresentare quella "sostanziale" o per integrarne la capacità, così come è del tutto privo di fondamento il richiamo dell'art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale. - In merito alla discrezionalità del legislatore nella materia processuale purché sia salvaguardato il limite della ragionevolezza, v., citata, ordinanza n. 383/1987.

    Art. 82 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 381/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza, privo del titolo di avvocato, di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati. È infatti del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello della parte assistita, stante la facoltà di questa di scegliere un difensore di un altro ordine, cosicché risulta eliminato anche il conflitto del primo rispetto all'intera categoria degli avvocati. Inoltre, la possibilità di difendersi del laureato che è anche avvocato, e che può esercitare la professione - secondo una scelta consentita al legislatore - subordinatamente al superamento di un esame di abilitazione, non crea disparità di trattamento tra tale soggetto e il semplice laureato in giurisprudenza, essendo le due situazioni profondamente diverse tra loro.

    Art. 82 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 700 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/2002

    Questione inammissibile
    3 maggio 2002

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

    Art. 311 c.p.c. · Art. 320 c.p.c. · Art. 113 c.p.c. · Art. 316 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 3 gennaio 1994. 16 parole tolte, 29 parole aggiunte in 3 capoversi.

Davanti tolto: ai conciliatori aggiunto: al giudice di pace le parti possono stare in giudizio tolto: senza ministero di difensore aggiunto: personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

tolto: Davanti ai pretoriaggiunto: Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il tolto: pretore aggiunto: giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parteaggiunto: , puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti tolto: ai tribunali e alle corti aggiunto: al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla tolto: corte aggiunto: Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art82 · fonte del testo

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