Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/12 del

codice civile, in relazione all'art. 82 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1978 dalla Corte di

cassazione, nel procedimento civile vertente tra Ferrara Mario ed altra

contro Tumbiolo Liana ed altro, iscritta al n. 687 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 73 del 14 marzo 1979.

Visto l'atto di costituzione di Ferrara Mario ed altra nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Francesco Paolo Cordova, per Ferrara Mario ed altra, e

il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 5 maggio 1978 la Corte di cassazione ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 314/12 c.c. (in relazione

all'art. 82 c.p.c.), nella parte in cui determina in 30 giorni il

termine per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilità di

un minore, "senza prevedere alcuna dilazione per coloro che... debbano

richiedere il gratuito patrocinio, e senza comunque far salvi gli

effetti dell'opposizione proposta personalmente entro il predetto

termine".

Premette in fatto il giudice a quo che i ricorrenti - le cui

opposizioni erano state respinte una nel merito, e l'altra in rito

perché in origine sottoscritta personalmente dalla parte, e poi

riproposta fuori termine con l'ausilio di un difensore di fiducia -

avevano fatto valere i seguenti motivi di ricorso:

1) i giudici di merito avevano errato nel dichiarare

l'inammissibilità del primo atto di opposizione, proposto senza il

patrocinio legale, perché il procedimento de quo avrebbe natura

camerale e non richiederebbe l'ausilio del difensore;

2) anche ammettendosene la natura contenziosa, l'opposizione non

costituirebbe l'atto introduttivo di tale fase processuale, bensì

quello conclusivo della precedente e potrebbe quindi esser

sottoscritta dalla parte;

3) in ogni caso v'era stata nullità della notifica del decreto di

adottabilità perché privo delle indicazioni stabilite dall'art.

314/11, ultimo comma, c.c., secondo cui è prescritto sia dato avviso

ai genitori e ai parenti del diritto di proporre opposizione nelle

forme e nei termini di cui all'art. 314/12 del codice civile.

L'ordinanza di rimessione prosegue osservando che proprio da

quest'ultimo motivo di ricorso aveva tratto il convincimento della

necessità di sollevare di ufficio la questione di legittimità sopra

indicata, per la mancata considerazione della condizione degli

opponenti non abbienti.

Ribadisce la Corte di cassazione che il giudizio di opposizione

alla dichiarazione di adottabilità ha natura contenziosa - così

come già ripetutamente affermato da precedenti decisioni (sentenze

nn. 1154/72; 2514/74; 1165/77) - rafforzando il suo convincimento non

tanto per motivi dommatico/giuridici, quanto per ragioni di carattere

funzionale in relazione alle quali una diversa conclusione in ordine

alla necessità del patrocinio legale deve considerarsi incompatibile

con l'intenzione del legislatore e con la logica di tutto il sistema

creato dalla legge sull'adozione speciale. Attesa l'importanza del bene

primario tutelabile con l'opposizione alla dichiarazione di

adottabilità, e sulla base della considerazione che molto spesso i

genitori o i parenti - eventuali opponenti - non sono in grado di

esprimere per iscritto i motivi dell'opposizione, il giudice a quo

deduce l'assoluta irrinunciabilità del patrocinio legale, cui i non

abbienti devono sopperire mediante l'istituto del gratuito patrocinio.

L'ordinanza di rimessione conclude argomentando come segue: 1) il

termine perentorio di trenta giorni per proporre opposizione con il

necessario ausilio del patrocinio legale, disposto per persone che, per

le loro condizioni culturali ed economiche, non sono in grado, nella

stragrande maggioranza dei casi, di comprendere che l'opposizione

presentata personalmente è inammissibile, anche a cagione della

genericità delle indicazioni contenute nell'avviso loro notificato,

rende estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa,

violando l'art. 24 Cost., sicché occorrerebbe prevedere una dilazione

del termine utile per coloro che si rivolgono al gratuito patrocinio,

ed altresì che la tempestiva proposizione personale della opposizione

interrompa il decorso del termine finché gli opponenti non siano stati

avvertiti esplicitamente, ex articolo 314/11 c.c., della necessità

del patrocinio legale; 2) la previsione di un termine unico ed

indilazionabile violerebbe l'art. 3 Cost., perché gli abbienti

potrebbero usufruire dell'intero periodo di 30 giorni, e i non abbienti

solo dei pochi giorni che residuassero dopo la nomina del difensore

ottenuto tramite l'ammissione al gratuito patrocinio.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di deduzioni del 3 aprile 1979, chiedendo dichiararsi la

infondatezza della questione.

La difesa dello Stato osserva che la questione è infondata, una

volta che si consideri che il termine di 30 giorni è un termine non

brevissimo, ma abbastanza comune e generalizzato per le impugnazioni

avverso provvedimenti giudiziali disciplinate dal codice di procedura

civile.

Altri termini più brevi sono stati ripetutamente riconosciuti

legittimi dalla Corte costituzionale, con numerose decisioni, sempre

in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

L'Avvocatura generale non disconosce la difficoltà in cui si

trovano persone indigenti e prive di ogni conoscenza delle leggi

processuali per proporre opposizione avverso la dichiarazione di

adottabilità del minore: deduce tuttavia che tale situazione si ripete

ogni qualvolta dette persone devono osservare dei termini processuali

di siffatta ampiezza. Da ciò deriverebbe, quindi, l'opportunità di un

intervento legislativo per semplificare la procedura prevista dagli

artt. 314/11 c.c. e seguenti, ma non un vizio di illegittimità della

norma impugnata posto che, come rilevato dalla Corte costituzionale,

la dichiarazione di adottabilità non è necessariamente collegata alla

condizione economica familiare, ma all'abbandono del minore.

Per quanto concerne la disparità in cui vengono a trovarsi gli

abbienti rispetto ai non abbienti, provvede una esplicita norma

costituzionale, realizzata attraverso l'istituto del gratuito

patrocinio.

Si sono costituiti in giudizio i coniugi Ferrara, rappresentati e

difesi dagli avvocati Vittorio Umiltà e Francesco P. Cordova, con

atto di deduzioni depositato il 13 gennaio 1979, chiedendo dichiararsi

l'illegittimità della norma impugnata.

La difesa della parte privata, nel prendere atto del consolidato

orientamento della Cassazione in ordine alla natura contenziosa del

procedimento di opposizione alla dichiarazione di adottabilità,

svolge varie considerazioni generali sulla gravità degli effetti della

mancata opposizione al decreto del tribunale che dichiara adottabili i

minori, con conseguente perdita dei figli da parte dei genitori che,

per essere semianalfabeti, non sono in grado di comprendere il

significato della comunicazione che ricevono. Soggiunge che il testo

della comunicazione non spiega ai destinatari "in che termine, a che

organo, in che forma l'opposizione può essere proposta" e soprattutto

non contiene l'espresso avvertimento che l'opposizione avrebbe dovuto

essere sottoscritta da un legale, prescrizione non espressamente

dettata dalla legge.

La difesa della parte privata riporta, inoltre, gli stessi

argomenti svolti nella ordinanza di rimessione a dimostrazione della

fondatezza della questione sottoposta all'esame di questa Corte,

asserendo anche che se il legislatore avesse previsto la nomina di un

difensore di ufficio, o termini più ampi, non si verificherebbero

conseguenze così gravi in danno di genitori ignari delle leggi, la

cui tutela non può ritenersi assicurata dall'istituto del gratuito

patrocinio. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art.

24 Cost. l'art. 314/12 c.c. - in relazione all'articolo 82 c.p.c. -

nella parte in cui determina il termine perentorio di 30 giorni per

proporre opposizione contro il decreto di adottabilità del minore con

l'inderogabile ausilio di un legale, senza prevedere alcuna dilazione

nei confronti di coloro che devono chiedere il gratuito patrocinio, e

senza far salvi mediante interruzione del termine, gli effetti

dell'opposizione proposta tempestivamente di persona dagli opponenti.

Il giudice a quo prospetta il dubbio che sia reso troppo difficile

l'esercizio del diritto di difesa da parte di soggetti che, attese le

loro misere condizioni economiche, non sarebbero in grado di valersi

nei termini prescritti dell'opera di un difensore.

La norma impugnata è censurata anche per aver previsto un unico

termine di 30 giorni a favore dei non abbienti, come degli abbienti,

assumendo che da ciò possa derivare un'ingiustificata disparità di

trattamento nell'esercizio del diritto di difesa, perché in concreto

i primi avrebbero a disposizione, per difendersi, soltanto i pochi

giorni che residuassero dopo la concessione del gratuito patrocinio,

con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

2. - Le questioni non sono fondate.

Va premesso che la stessa Cassazione, nel rimettere gli atti a

questa Corte, ha ribadito il principio secondo cui, per la

proposizione dell'opposizione al decreto dichiarativo dello stato di

adottabilità dei minori, è necessario il ministero di procuratore

legale, non soltanto in relazione alla ravvisata natura contenziosa di

tale procedimento, ma altresì per la estrema importanza del bene

primario tutelabile mediante l'opposizione, trattandosi del

mantenimento o della perdita del legame del minore con la famiglia

d'origine.

La questione è prospettata, in sostanza, per l'asserita eccessiva

brevità del termine in riferimento ai non abbienti, i quali sono

costretti a ricorrere al gratuito patrocinio e necessitati ad ottenere

in tempo utile la nomina di un difensore.

Secondo quanto più ampiamente esposto nella sentenza di questa

Corte n. 57/79, il termine di 30 giorni, fissato dalla norma

impugnata, va considerato congruo e non contrastante con l'art. 24

della Costituzione. Per giunta, in subiecta materia, l'ammissione al

gratuito patrocinio è disposta dal Presidente del tribunale per i

minorenni (art. 9 r.d. 20-9-1934, n. 1579), con una procedura che può

espletarsi in pochissimi giorni, lasciando anche ai non abbienti un

sufficiente margine di tempo perché il diritto di difesa possa esser

esercitato in maniera soddisfacente.

In realtà, secondo quanto sembra emergere da questo come da altri

casi, è prevalentemente l'ignoranza delle disposizioni processuali

che induce gli interessati a non svolgere quel minimo di attività che

consentirebbe loro di non far decorrere il termine in esame. In

relazione alle condizioni personali degli eventuali opponenti, che

nella generalità dei casi versano in misere condizioni economiche e

sono culturalmente sprovveduti, sarebbe quindi assai opportuno che

l'avviso del loro diritto a proporre opposizione nelle forme e nei

termini di cui agli artt. 314/12 e segg. c.c (notificato

contestualmente al decreto di adottabilità), venisse completato di

dettagliate ed esplicite indicazioni, idonee a rendere in concreto più

facilmente esercitabile il diritto di difesa.

3. - Per quanto attiene, infine, alla dedotta violazione dell'art.

3 della Costituzione, è sufficiente rilevare, dopo quanto già

osservato, che la diversità di situazioni in cui vengono a trovarsi

gli abbienti e i non abbienti, in ordine al diritto di difesa, è

espressamente presa in considerazione dall'art. 24, terzo comma, della

Costituzione. Alla disparità in questione è apprestato un apposito

rimedio, il ricorso al gratuito patrocinio, considerato idoneo, dallo

stesso sistema costituzionale, ad eliminare gli inconvenienti

lamentati. Non risulta pertanto giustificabile la previsione di

termini soggettivamente differenziati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 314/12, primo comma, del codice civile - in relazione

all'art. 82, ultimo comma, c.p.c. - sollevate. in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza della Corte di

cassazione in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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