Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo

comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20

della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di

pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e

dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento

delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza

emessa il 26 gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento

civile vertente tra la G.V.P. s.r.l. e Luciano Costantini, iscritta

al n. 290 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,

nel quale l'opponente aveva conferito la procura per la

rappresentanza e difesa in giudizio ad un laureato in giurisprudenza

iscritto nel registro dei praticanti avvocati ammesso ad esercitare

il patrocinio davanti alle preture del distretto, il pretore di

Milano, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1998, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale: dell'art. 82, terzo comma,

del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della

legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace);

dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374; dell'art.

8 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore). Queste disposizioni,

complessivamente considerate, renderebbero ammissibile, secondo

l'interpretazione giurisprudenziale prevalente e che il giudice

rimettente condivide, il patrocinio e la difesa, per tutte le cause

di competenza del pretore, ad opera di un praticante avvocato

abilitato dal competente ordine professionale.

Il pretore di Milano ritiene che consentire l'esercizio del

patrocinio, per cause che possono presentare notevoli difficoltà

tecniche, ai praticanti avvocati, i quali non hanno ancora superato

l'esame di Stato prescritto per l'esercizio della professione, possa

essere in contrasto con il diritto di difesa in giudizio (art. 24,

secondo comma, Cost.), giacché non sarebbe assicurata una difesa

tecnica adeguata alle conseguenze permanenti che possono derivare

alle parti, tanto più che il valore delle cause di competenza del

pretore è stato decuplicato (art. 8 cod. proc. civ., nel testo

sostituito dall'art. 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e

successive modificazioni). Inoltre consentire tale rappresentanza e

difesa in giudizio contrasterebbe con l'art. 33, quinto comma, della

Costituzione, che prescrive, appunto, l'esame di Stato per

l'abilitazione all'esercizio professionale, e determinerebbe, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole

disparità nel trattamento di situazioni analoghe. Difatti nelle

altre professioni, per il cui esercizio è egualmente prescritto il

superamento di un esame di Stato, non si ammette che i praticanti,

neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza, possano

svolgere autonomamente la relativa professione; inoltre situazioni

analoghe verrebbero trattate in modo irragionevolmente diverso

giacché, a seguito della prevista soppressione delle preture, alcune

cause pendenti davanti al pretore verranno decise da tale giudice,

davanti al quale saranno ammessi al patrocinio i praticanti avvocati,

mentre altre saranno proseguite dinanzi al giudice unico, davanti al

quale, secondo il giudice rimettente, tale patrocinio non sarà

ammesso.

Il pretore di Milano richiama la giurisprudenza costituzionale che

ha ritenuto necessario un controllo di idoneità tecnica, quando la

legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a determinati

soggetti iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali. Lo

stesso giudice ricorda che è stata dichiarata la illegittimità

costituzionale sia delle norme che ammettevano al patrocinio legale

nei giudizi davanti al pretore soggetti per i quali non vi era un

precedente controllo di idoneità tecnica, costituito dall'esame di

Stato o da un equipollente di esso (sentenza n. 127 del 1985), sia

delle norme che ammettevano al patrocinio legale dinanzi alle preture

soggetti pur qualificati (notai o laureati in legge), per i quali

tuttavia mancava un vaglio della specifica idoneità tecnica

richiesta per la professione forense (sentenza n. 202 del 1987).

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante

per la definizione del procedimento pendente dinanzi al giudice

rimettente, giacché dalla soluzione di essa dipenderebbe la

validità della procura conferita al praticante avvocato e, di

conseguenza, la eventuale irrevocabilità del decreto ingiuntivo per

il quale è stata proposta opposizione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

pretore di Milano investe la norma che consente ai praticanti

avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro

speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere

ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a

sei anni, davanti alle preture del distretto.

Questa disciplina è dettata dall'art. 8 del regio d.-l. 27

novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), quale risulta dal testo prima sostituito dall'art. 1

della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del

patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di

procuratore legale) e poi modificato, solo per la durata del

patrocinio consentito ai praticanti, dall'art. 10 della legge 27

giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di

procuratore legale). La stessa disciplina sarebbe, ad avviso del

giudice rimettente, tuttora vigente, non essendo stata abrogata né

dall'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art.

20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (che, salvi i casi in cui la

legge dispone altrimenti, stabilisce che anche davanti al pretore le

parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore

legalmente esercente), né dall'art. 47 della stessa legge (che, nel

contesto della istituzione del giudice di pace, abroga norme

incompatibili con la nuova disciplina), disposizioni, anche queste,

denunciate dal giudice rimettente.

Il pretore di Milano ritiene che la norma che consente l'esercizio

del patrocinio da parte dei praticanti avvocati sia in contrasto: a)

con il diritto inviolabile di difesa in giudizio (art. 24, secondo

comma, della Costituzione), che implica un'adeguata difesa tecnica;

b) con la prescrizione di un esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio professionale (art. 33, quinto comma, della

Costituzione); c) con il principio costituzionale di eguaglianza

(art. 3 della Costituzione), giacché per un verso sarebbe

irragionevole la disparità di trattamento rispetto ad altre

professioni, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in un

albo professionale ed i cui praticanti non possono svolgere

autonomamente la professione, sia pure per un tempo determinato e per

questioni di minore importanza; per altro verso, a seguito della

prevista soppressione delle preture, la disciplina della difesa e la

sua adeguatezza sarebbero diverse per cause analoghe, essendo solo

per alcune di esse ammesso il patrocinio dei praticanti a seconda che

vengano attribuite alla cognizione di giudici diversi.

2. - La questione di legittimità costituzionale è da considerare

riferita esclusivamente all'art. 8 dell'ordinamento della professione

di avvocato (regio d.-l. n. 1578 del 1933), il solo che consente di

ammettere alla rappresentanza e difesa in giudizio, a determinate

condizioni, i praticanti avvocati, mentre invece le altre

disposizioni denunciate non disciplinano tale situazione.

3. - La questione, così come è stata prospettata, non è fondata.

La legge può riservare agli iscritti in appositi albi l'esercizio

di determinate professioni, che presuppongono una particolare

capacità tecnica ed il cui esercizio richiede, per assicurare il

corretto svolgimento dell'attività professionale, sia a garanzia

della collettività che a protezione dei destinatari delle

prestazioni, una specifica idoneità (sentenze n. 456 del 1993, n. 29

del 1990 e n. 77 del 1964). Per l'abilitazione all'esercizio

professionale è prescritto un esame di Stato (art. 33, quinto comma,

della Costituzione), che consente di verificare l'idoneità tecnica

di chi, avendo i requisiti richiesti, intenda accedere alla

professione ottenendo l'iscrizione nell'apposito albo. Il legislatore

può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato

(sentenza n. 127 del 1985) quando vi sia stata in altro modo una

verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che

giustifichino l'eccezione.

In base a questi criteri la giurisprudenza costituzionale ha

ritenuto priva di razionale giustificazione l'ammissione al

patrocinio davanti al pretore, senza limiti di tempo ed al di fuori

di ogni esigenza apprezzabile, di persone diverse dagli avvocati e

procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità

tecnica costituito dall'esame di Stato o da un equipollente di esso.

Si è così ritenuto di escludere che possano esercitare la

professione forense, sia pure nei limiti di competenza del pretore,

patrocinatori ed esercenti altre attività professionali, quale

quella notarile, che, pur in possesso di un titolo culturale o di una

qualifica professionale, mancano dell'indispensabile vaglio della

specifica idoneità tecnica, che deve caratterizzare l'attività

professionale forense (sentenze n. 202 del 1987 e n. 127 del 1985).

4. - La disposizione denunciata consente di ammettere i laureati in

giurisprudenza che svolgono la pratica professionale ed hanno

frequentato per un anno lo studio di un avvocato, ad esercitare per

non più di sei anni il patrocinio davanti alle preture del distretto

nel quale è compreso l'ordine degli avvocati nel cui registro essi

sono iscritti. L'ammissione al patrocinio, per un tempo determinato e

per questioni di limitata competenza, si inserisce nel sistema della

pratica forense, che deve essere lodevolmente e proficuamente

esercitata per almeno due anni consecutivi, per partecipare agli

appositi esami, superati i quali è possibile conseguire l'iscrizione

nell'albo professionale.

La pratica deve essere svolta presso lo studio e sotto il controllo

di un avvocato; ma, dopo un anno, può essere anche svolta al di

fuori dello studio, esercitando, appunto, il patrocinio davanti alle

preture e trattando un determinato numero di questioni (art. 8 del

d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101).

Il dubbio di legittimità costituzionale proposto dal pretore di

Milano non investe la durata dell'esercizio del patrocinio da parte

del praticante, ma riguarda esclusivamente la possibilità che tale

patrocinio possa, per un tempo determinato, aver luogo.

La disciplina della pratica forense prevede che essa "comporti

sempre il compimento delle attività proprie della professione", che

comprendono la predisposizione e redazione di atti processuali (art.

2 e 6 del d.P.R. n. 101 del 1990), giacché il compimento di tali

atti costituisce un elemento della formazione professionale. Ciò

che inizialmente per almeno un anno avviene sotto il controllo e con

la responsabilità di un avvocato. Solo dopo questo primo periodo di

tirocinio, la pratica, con il compimento degli atti propri della

professione che essa comporta, può essere continuata mediante

l'autonoma trattazione di almeno venticinque procedimenti all'anno

(art. 8 del d.P.R. n. 101 del 1990). È da ritenere che la temporanea

e limitata ammissione al patrocinio che tale pratica comporta

presupponga una previa verifica e valutazione, da parte dello stesso

ordine professionale, del tirocinio già svolto (artt. 7 e 8 del

d.P.R. n. 101 del 1990).

Questo sistema non configura una deroga alla regola dell'esame di

Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, giacché

consente una attività, soggetta al controllo dell'ordine

professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si

giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di

abilitazione; sicché in ogni caso deve essere disposta la

cancellazione dall'apposito registro, se gli esami non vengano

superati nel termine previsto.

Non è dunque violato l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Né è leso il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.),

giacché la parte che conferisce il mandato ad un praticante

avvocato, si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla

base di determinati requisiti, è stato, sia pure temporaneamente,

ammesso al patrocinio. Infine la configurazione del patrocinio, per

un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come

elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata

violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3

Cost.). Non può, difatti, essere effettuato utilmente il raffronto

con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate

nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli

elementi che caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla

professione. Né, infine, hanno alcun fondamento le situazioni

denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi

al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere

ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla

competenza del pretore (art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come

sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374

(Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge

21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del regio d.-l. 27 novembre

1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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