Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 30

gennaio 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle

norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello

Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Salin Maria ed il Ministero degli

Interni, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso (per il

riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) da Salin Maria nei

confronti del Ministero degli interni - quest'ultimo costituitosi a

mezzo di un funzionario della locale Prefettura - il Pretore di

Venezia, con ordinanza del 21 ottobre 1993, ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 30

gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme

giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e

sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) per contrasto con gli

artt. 3, 24 e 33, comma 5, della Costituzione;

che il Pretore rimettente - premesso che (ex art. 3 r.d. n.

1611/33 cit.) le amministrazioni dello Stato possono, intesa

l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari

innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione - osserva che

tale rappresentanza dell'Amministrazione corrisponde all'ipotesi

della parte che sta in giudizio personalmente, senza però i limiti

che la legge processuale (art. 82 c.p.c. e, per le controversie di

lavoro, art. 417 c.p.c.) impone alle parti diverse dalla pubblica

amministrazione;

che tale indiscriminata ammissione della difesa personale

contrasta sia con l'esigenza che sia assicurata a tutti, compresa la

pubblica amministrazione, una adeguata difesa ai sensi dell'art. 24

della Costituzione (soprattutto nelle controversie di lavoro

concernenti, in prospettiva, anche il pubblico impiego), sia con

l'esigenza che per tutti senza discriminazioni (art. 3 della

Costituzione) resti prescritto il previo esame di Stato per

esercitare lo jus postulandi (art. 33, comma 5, della Costituzione);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque

non fondata;

Considerato che la disposizione censurata prevede che le

amministrazioni dello Stato possano - intesa l'Avvocatura dello Stato

- essere rappresentate dai propri funzionari innanzi al pretore e al

giudice conciliatore;

che in tale previsione non è ravvisabile violazione della

prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

professionale (art. 33, comma 5, della Costituzione) - e

conseguentemente la norma censurata neppure rappresenta, sotto questo

profilo, una disciplina ingiustificatamente differenziata e lesiva

del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) - perché

nella fattispecie non vi è affatto una generale ed indiscriminata

autorizzazione all'esercizio dello jus postulandi senza il previo

esame di Stato, bensì - come ritiene la giurisprudenza (Cass. 22

gennaio 1980 n. 485) - si ha che l'Amministrazione sta in giudizio

personalmente e ciò avviene a mezzo dei suoi funzionari in ragione

del rapporto organico con essi intercorrente;

che non vi è violazione del diritto di difesa (art. 24 della

Costituzione) perché la disposizione censurata, ammettendo in

generale (e non già in forza di specifica autorizzazione del giudice

adito) la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello

Stato a mezzo di propri funzionari per tutte le materie affidate alla

competenza del pretore e del giudice conciliatore senza i limiti

previsti dalla legge processuale (artt. 82 e 417 c.p.c.), assicura

non di meno alle stesse un adeguato patrocinio;

che infatti da una parte la difesa personale è comunque

limitata perché non rileva indifferenziatamente il rapporto organico

in genere, ma è necessario che l'Amministrazione pubblica sia

rappresentata da suoi funzionari, che in ragione sia della loro

qualifica sia dell'incardinamento nel ruolo organico

dell'Amministrazione stessa esprimono una elevata professionalità ed

una particolare esperienza;

che d'altra parte è previsto che sia "intesa l'Avvocatura dello

Stato" perché l'Amministrazione possa determinarsi di essere

rappresentata da propri funzionari sicché vi è una previa

valutazione in ordine alla non indefettibile necessità della difesa

tecnica da parte dell'organo che istituzionalmente è deputato a

difendere in giudizio lo Stato;

che comunque la norma censurata non esclude certo che nei

giudizi suddetti l'Amministrazione possa avvalersi del patrocinio

dell'Avvocatura dello Stato sicché la difesa personale è

espressione di una libera scelta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 r.d. 30 gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione

del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e

difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura

dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma

5, della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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