Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.

314/12 cod. civ., in rel. agli artt. 82 cod. proc. civ., 25, primo

comma, e 29, primo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e 9 r.d. 20

settembre 1934, n. 1579, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 marzo 1976 dalla Corte di appello di Roma

- Sezione minorenni - , nel procedimento promosso da Fanfoni Giuliana,

iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;

2) ordinanza emessa il 10 agosto 1977 dal tribunale per i minorenni

di Trieste nel procedimento civile vertente tra Colantonio Fulvia e

Colantonio Sonia, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 7

dicembre 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri ;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte d'appello di Roma - sezione minorenni - chiamata a

decidere sull'appello promosso avverso la sentenza del tribunale che

aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di

adottabilità di minore perché proposta dalla madre, prima

personalmente e poi, decorsi 30 giorni, con il patrocinio di un

procuratore legale, ha sollevato in riferimento all'art. 24, primo

comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 82,

ultimo comma, cod. proc. civ., 25, primo comma e 29, primo comma, r.d.

30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata stabilisce un

termine perentorio di 30 giorni per proporre opposizione avverso il

decreto di adottabilità dei minori, emesso dal competente tribunale.

Tuttavia, vertendosi in una materia che concerne assai spesso persone

indigenti, ignare delle leggi processuali, l'imposizione del patrocinio

legale - in una con la durata della procedura per il gratuito

patrocinio - rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di

opposizione, con probabile violazione dell'invocato principio

costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la

tutela dei loro diritti o interessi. La norma denunciata dovrebbe

consentire che l'intervento del difensore possa aver luogo subito dopo

la proposizione del ricorso o quanto meno prevedere che l'istanza per

l'ammissione al gratuito patrocinio sospenda il termine previsto a

pena di decadenza.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con atto di deduzioni depositato il 16 ottobre 1976 chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Premette la difesa dello Stato che secondo la giurisprudenza della

Corte costituzionale il termine processuale di trenta giorni non è

affatto particolarmente breve, né di per sé può rendere

estremamente difficile l'esercizio del diritto di azione. D'altronde la

censura è prospettata dal giudice a quo in speciale considerazione

delle particolari condizioni soggettive in cui versano i presumibili

opponenti, assai spesso indigenti. E- facile obiettare in proposito,

prosegue l'Avvocatura, che tutti i termini processuali, anche quelli

più brevi, devono essere osservati da tutti i cittadini, e che se si

vuole denunciare la disparità in cui vengano a trovarsi i non

abbienti rispetto agli abbienti, soccorrerebbe caso mai un diverso

parametro costituzionale, quello secondo cui "sono assicurati ai non

abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo comma, Cost.).

Ad evitare gli inconvenienti di tale discriminazione soccorre, nei

limiti del possibile, l'istituto del gratuito patrocinio, il quale

prevede anche, per i casi di urgenza, l'ammissione provvisoria in modo

di assicurare il tempestivo esercizio del diritto di difesa. Ciò non

vale sempre ad impedire che si verifichino, in fatto, degli

inconvenienti ma occorre prender atto che in tali casi la censura non

colpisce la norma bensì la cattiva applicazione che può essersi

verificata in singoli casi di specie.

L'Avvocatura Generale conclude pertanto per la infondatezza della

questione.

2. - Il tribunale per i minorenni di Trieste, esaminando

l'opposizione proposta personalmente dal genitore di un minore (del

quale era stata dichiarata l'adottabilità), ha rilevato che il

mancato ministero di un procuratore legale avrebbe determinato

l'inammissibilità del gravame.

Il giudice a quo, dubitando che il termine di 30 giorni fosse

troppo breve per assicurare ai non abbienti la possibilità di

esaurire tempestivamente la procedura per il gratuito patrocinio, con

conseguente violazione del diritto di agire in giudizio (art. 24, primo

comma, Cost.), ha sollevato d'ufficio questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'articolo 314/12 cod. civ., in

relazione all'art. 82 cod. proc. civ. Tale norma, infatti, secondo la

comune interpretazione giurisdizionale, esigendo che l'opposizione

venga proposta per il tramite di un procuratore legale, renderebbe

troppo difficoltosa l'azione per i non abbienti.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

con atto di deduzioni del 20 dicembre 1977, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione proposta.

Osserva la difesa dello Stato che il termine di trenta giorni,

considerato insufficiente, appare congruo in relazione al fine,

perseguito dal legislatore con l'istituto dell'adozione speciale, di

assicurare la tutela del minore che si è trovato in stato di abbandono

materiale e morale, garantendone il suo inserimento in una famiglia

che ne possa avere cura adeguata.

La stessa giurisprudenza della Corte non ha ritenuto incongrui -

tali cioè da rendere eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto

di azione - termini assai più brevi (sentenza 85 del 1973; 159, 114,

57 del 1972; 136 del 1971; 10 del 1970; 59 del 1969). Né l'indigenza

dei genitori è uno stato presupposto per la dichiarazione di

adottabilità del minore. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte sono

sostanzialmente le medesime, sicché i relativi giudizi possono essere

riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La Corte deve decidere se contrasti, o meno, con il diritto di

agire e difendersi in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.), l'art.

314/12 cod. civ. - in relazione agli artt. 82, ultimo comma, cod.

proc. civ., 25 e 29, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e 9 r.d. 20

settembre 1934, n. 1579 - nella parte in cui determina in 30 giorni il

termine perentorio per proporre opposizione avverso il decreto di

adottabilità di un minore, con l'inderogabile ministero di un

procuratore legale, e senza stabilire la sospensione del termine per

coloro che abbiano fatto ricorso al gratuito patrocinio. Nelle

ordinanze di rimessione si dubita che l'inderogabilità dell'intervento

del difensore fin dal momento della proposizione del gravame renda

estremamente oneroso l'esercizio del diritto di azione, con violazione

dell'art. 24 Cost., quanto meno per i non abbienti, i quali, nel

termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del decreto, non

riuscirebbero a conseguire in tempo utile la nomina di un difensore da

parte degli organi del gratuito patrocinio.

3. - La questione non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata

della Cassazione, il ministero di procuratore legalmente esercente è

necessario per la proposizione dell'opposizione al decreto

dichiarativo dello stato di adottabilità dei minori, in relazione alla

ravvisata natura contenziosa di tale procedimento.

Pertanto il nucleo fondamentale delle censure prospettate concerne

l'asserita brevità del termine comminato, in riferimento alla

posizione dei non abbienti i quali debbono rivolgersi agli organi del

gratuito patrocinio ed ottenere in tempo utile la nomina di un

difensore.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di agire in

giudizio e di difendersi deve esser disciplinato dalla legge in modo

da garantirne l'effettività con conseguente illegittimità

costituzionale di termini tanto brevi da vanificare l'esercizio, o da

renderlo estremamente difficile. La congruità di un termine va

tuttavia valutata sia in rapporto alla funzione ad esso assegnata nel

sistema dell'ordinamento giuridico, sia in relazione all'interesse del

soggetto che ha l'onere di rispettarlo, pena la decadenza dai suoi

diritti.

Ora il termine di 30 giorni, fissato dalla norma impugnata per

proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilità del minore,

pronunciata dal tribunale dei minorenni, è ragionevole e congruo, sia

sotto un profilo generale, sia con riferimento al particolare

interesse tutelato.

Invero nell'ambito dei termini fissati nell'ordinamento per

proporre impugnazione avverso un provvedimento di un giudice, esso si

presenta come un termine ampio, laddove esistono di 15 giorni, 10

giorni o anche più brevi, la cui congruità è stata dichiarata da

questa Corte con varie sentenze (cfr. ad es. 93/62; 114 e 159/72).

D'altro canto va considerato l'interesse pubblico a che, una volta

accertata la condizione di adottabilità del minore, la relativa

qualità non rimanga sospesa ed incerta per un periodo di tempo troppo

lungo.

Per quanto attiene alla più difficile condizione dei non abbienti,

va peraltro considerato che in questo particolare settore, per il

combinato disposto degli artt. 32 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 9

r.d. 20 settembre 1934, n. 1579, l'ammissione al gratuito patrocinio è

disposta dal Presidente dello stesso tribunale per i minorenni,

anziché dalle apposite Commissioni previste dal r.d. 30 dicembre

1923, n. 3282, recante norme sul gratuito patrocinio.

Trattasi, pertanto, di una procedura particolarmente semplificata,

che può espletarsi in pochissimi giorni, lasciando quindi ancora agli

interessati un sufficiente margine di tempo per apprestare una

adeguata e valida opposizione.

D'altronde non è forse inutile ricordare che nelle fattispecie che

hanno determinato il presente giudizio, in un caso soltanto

l'opponente si è rivolta al gratuito patrocinio, e non è riuscita ad

ottenere in tempo utile la nomina del difensore solo per aver fatto

decorrere inutilmente quasi tre quarti del termine per sue ripetute

negligenze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ. - in relazione agli artt. 82,

ultimo comma, cod. proc. civ., 25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282,

e 9 r.d. 20 settembre 1934, n. 1579 - sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze, in epigrafe

indicate, della Corte di appello di Roma, Sezione minorenni, e del

tribunale per i minorenni di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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