Codice di procedura civile

Art. 545 c.p.c. — Crediti impignorabili

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[1]Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

[2]Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

[3]Le somme dovute da privati a titolo di stipendio o di salario possono essere pignorate soltanto per la parte eccedente le lire settecentocinquanta; le somme dagli stessi dovute per indennita' di licenziamento possono essere pignorate soltanto per la parte eccedente le lire cinquemila. Le somme suddette possono essere in ogni caso pignorate fino alla misura di un quinto per imposte e tasse dovute allo Stato ed ai comuni, e nella misura autorizzata dal pretore per causa di alimenti.

[4]Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 febbraio 1948

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CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

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EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 545 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34306/2025

    21 ottobre 2025

    La Sesta Sezione penale ha affermato che le somme derivate dall’estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, sicché sono assoggettabili a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.

    Art. 545 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 141/2025

    6 gennaio 2025

    In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che opera ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza poi cassata, può operare una compensazione c.d. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., che, invece, disciplinano la materia se il prelievo è eseguito, in compensazione cd. impropria, dall'INPS, dietro incarico della P.A., sui ratei di pensione corrisposti ai dipendenti in quiescenza.

    Art. 545 c.p.c. · Art. 1241 c.c. · Art. 1246 c.c. · Art. 5 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

22 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 202/2018

    Questione infondata
    15 novembre 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, terzo comma, del cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Il rimettente ha omesso completamente di indicare le ragioni per cui la norma censurata, che concerne il caso del pignoramento di stipendi e pensioni per crediti alimentari, debba applicarsi nel giudizio a quo, ne ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio principale.

    Art. 545 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/2017

    Questione infondata
    28 aprile 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per mancanza di esaustiva argomentazione sulle ragioni di contrasto con i parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. L'atto di promovimento è identico nel contenuto a ordinanze dello stesso giudice affette dalla medesima lacuna, per le quali è già stata dichiarata l'inammissibilità o la manifesta inammissibilità di analoghe questioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2015, ordinanze n. 222 del 2016 e n. 70 del 2016 ).

    Art. 545 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 222/2016

    Questione infondata
    12 ottobre 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha ritenuto inammissibili analoghe censure in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Ne consegue la manifesta inammissibilità di questioni reiterate da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità di analoghe censure, v., rispettivamente, le citate sentenza n. 248/2015 e ordinanza n. 70/2016.

    Art. 545 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (18)

Se ne mostrano 16 su 18, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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