Corte costituzionale

Sentenza n. 580/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice

di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 luglio 1988 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Tomat Milvi e La Cecilia Antonio

iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 prima serie speciale

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal Pretore di Monza nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra la Banca Credito Romagnolo

S.p.A., Bonaccorsi Michelangelo ed altra, iscritta al n. 359 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35 prima serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 11 luglio 1988 il Pretore di Roma, in

sede di esecuzione per il soddisfacimento di un credito derivante da

assegno di mantenimento, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in cui non

prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti

ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale,

nonostante l'assimilabilità della loro posizione, per il carattere

continuativo delle prestazioni, assorbenti la quasi totalità

dell'attività lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati.

2. - L'intervenuta Avvocatura Generale dello Stato prospetta

l'infondatezza della questione rilevando che il lavoro subordinato e

quello autonomo integrano situazioni diverse, fra loro non

comparabili, e - soprattutto - che la sussistenza dei presupposti sui

quali il giudice a quo fonda le proprie osservazioni (vale a dire

l'assorbimento pressoché totale dell'attività lavorativa ed il

compenso acquisito costituente fonte principale se non esclusiva

dell'entrata dei medici convenzionati) è apoditticamente affermata,

posto che, come risulta dal regime di incompatibilità contenuto

negli accordi collettivi nazionali, i medici convenzionati possono

svolgere altre attività e percepire quindi ulteriori emolumenti.

3. - In data 4 aprile 1989 il Pretore di Monza, in sede di

esecuzione sui crediti che il dr. Michelangelo Bonaccorsi vanta nei

confronti della U.S.L. n. 66, alla quale è legato da un rapporto

convenzionato, ha sollevato analoga questione di legittimità

dell'art. 545 del codice di procedura civile, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i limiti di

pignorabilità dei crediti ivi menzionati si estendano anche ai

crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato di cui

all'art. 409, n. 3, c.p.c.

4. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il

Pretore di Monza svolge, in sintesi, le seguenti argomentazioni:

dal punto di vista processuale l'attuale legislazione in tema di

controversie di lavoro (art. 409 del codice di procedura civile) ha

ritenuto di assimilare i rapporti di lavoro "subordinato privato" a

quello dei "dipendenti degli enti pubblici economici" e dei

"dipendenti degli enti pubblici"; nella medesima disciplina sono

stati inseriti (art. 409 n. 3 del codice di procedura civile) anche

"i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri

rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di

opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se

non a carattere subordinato". Le ragioni di tale scelta normativa

sono state autorevolmente indicate nella decisione della Suprema

Corte di Cassazione del 25 marzo 1976 n. 1972 che ha individuato la

volontà del legislatore con riferimento a tali rapporti "sul

presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a

quelli di lavoro subordinato";

dal punto di vista sostanziale vi sono numerosissimi indicatori

della disciplina, sia della legge, che della contrattazione

collettiva prevista dalla legge (con efficacia normativa erga omnes),

che possono far ritenere che tale rapporto, "continuativo e

coordinato", possa essere considerato, ai fini delle esigenze che

sottendono l'art. 545 del codice di procedura civile (tutela delle

esigenze di vita del debitore che si procuri da vivere con la propria

attività lavorativa personale), analogo a quello del lavoratore

"dipendente".

5. - L'intervenuta Avvocatura si limita ad osservare che la

circostanza che quel medico possa trovarsi a vivere con i soli

proventi della convenzione è evenienza di mero fatto, inidonea a

distinguere la sua posizione da quella di qualsiasi altro medico

professionista che, non avendo altre entrate, viva soltanto dei

proventi del proprio lavoro. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui non

prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti

ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale,

nonostante debba - a suo avviso - ritenersi che la loro posizione,

per il carattere continuativo delle prestazioni assorbenti la quasi

totalità dell'attività lavorativa, sia assimilabile a quella dei

lavoratori subordinati.

Questione sostanzialmente identica è stata sollevata dal Pretore

di Monza il quale, in sede di esecuzione sui crediti spettanti ad un

sanitario legato da un rapporto a convenzione con una Unità

Sanitaria Locale, dubita della legittimità del medesimo art. 545, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede che i limiti di pignorabilità ivi indicati si estendano

anche ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro non subordinato

indicati all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile.

I relativi giudizi concernono la medesima norma di legge e pongono

la medesima questione; possono quindi essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - La questione non è fondata.

Giova premettere che la responsabilità patrimoniale del debitore

inadempiente, sancita dall'art. 2740 del codice civile, costituisce

una norma di ordine generale, rivolta cioè a tutti, ed è, in linea

di principio, illimitata, nel senso che tutti i beni compresi nel

patrimonio del debitore costituiscono la garanzia per l'adempimento

delle sue obbligazioni e possono quindi essere oggetto di

soddisfacimento da parte del creditore.

Solo alcuni limiti sono posti dalla legge con riguardo a

determinati beni ed a talune situazioni, come nelle ipotesi previste

dall'art. 545 del codice di procedura civile, il quale, al fine di

non privare il debitore di ciò che è necessario per la sua

esistenza, sottrae in parte all'azione esecutiva i crediti dei

prestatori di lavoro in rapporto di lavoro privato, con ciò

intendendo però stabilire soltanto dei limiti ad un particolare

mezzo di esecuzione ma non certo introdurre una deroga al principio

della responsabilità patrimoniale, la quale resta pertanto piena ed

illimitata.

Ora, mentre tale eccezione non appare irragionevole in rapporto

alla situazione dei lavoratori dipendenti, i quali, nella

generalità, traggono da una unica fonte, facilmente individuabile ed

aggredibile in sede esecutiva, i mezzi ordinari di sostentamento per

le necessità della vita, del tutto differente, e quindi non

comparabile agli effetti di cui all'art. 3 della Costituzione, appare

la posizione dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario

Nazionale. Costoro, al pari di ogni altro lavoratore autonomo, sono

sostanzialmente liberi nelle loro prestazioni professionali e possono

quindi svolgere, al di fuori del rapporto di convenzione, ulteriore

attività privata, come può evincersi dall'esame dell'art. 4 del

d.P.R. 8 giugno 1987 n. 289 che reca le norme sull'incompatibilità

inserite nell'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi

dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Che poi, in talune ipotesi, le prestazioni dei medici

convenzionati possano essere tali da assorbire la quasi totalità

della loro attività lavorativa, costituisce una circostanza inidonea

a distinguere, se non in punto di mero fatto, la posizione di detti

lavoratori da quella di ogni altro lavoratore autonomo che viva con i

proventi della propria attività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura

civile, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Roma e dal Pretore di Monza con le ordinanze in epigrafe

indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:580 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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