Corte costituzionale

Sentenza n. 434/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 10 giugno 1996 dal pretore di Rovereto nel procedimento civile

vertente tra Rossi Andrea e il concessionario del servizio

riscossione tributi per la Provincia di Trento, iscritta al n. 1249

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 615 del

codice di procedura civile, il titolare di un'impresa si opponeva

alla esecuzione esattoriale disposta dal concessionario del servizio

di riscossione tributi per soddisfare il credito relativo a imposte

non pagate dall'impresa anteriormente al fallimento. Chiamato a

giudicare sull'opposizione, il pretore di Rovereto sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice

di procedura civile.

Il pretore premette di non poter immediatamente applicare, come

richiesto dal ricorrente, l'art. 46, primo comma, numero 2, della

legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

con conseguente impignorabilità dello stipendio aggredito

dall'esattore per la copertura del credito che non era stato

soddisfatto in sede concorsuale per effetto dell'esclusione dalla

massa fallimentare, operata dal giudice delegato. Ciò perché la

norma citata non sarebbe estensibile, in linea interpretativa, alla

procedura esecutiva singolare.

La disposizione censurata violerebbe innanzitutto l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, per l'irrazionale disparità di

trattamento tra il fallito - alle cui esigenze di mantenimento, anche

familiari, il citato art. 46 assicura tutela, sottraendo all'attivo

fallimentare determinati beni e crediti, in particolare gli stipendi,

- e il debitore della procedura esecutiva non concorsuale, per il

quale l'art. 545, quarto comma, statuisce in via generale, e

indifferenziata, la pignorabilità dello stipendio nella misura del

quinto. In entrambi i casi il bene costituzionalmente protetto

attiene, infatti, alla sopravvivenza fisica dell'esecutato e dei suoi

conviventi; ma la norma denunciata consentirebbe l'aggredibilità

dello stipendio nell'esecuzione non concorsuale, malgrado

l'esclusione dalla massa fallimentare.

Pur non ignorando la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn.

209 del 1975, 102 del 1974 e 20 del 1968), il rimettente afferma che

la disposizione in esame contrasta con l'art. 36, primo comma, della

Costituzione: il debitore percepisce un modesto reddito da lavoro che

non gli garantisce di vivere in modo libero e dignitoso, sì che

risulta eccessivamente rigido l'art. 545, quarto comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui stabilisce una quota fissa dello

stipendio ai fini del pignoramento.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per l'infondatezza, anche manifesta, della questione.

Osserva la difesa erariale che analogo dubbio di legittimità

costituzionale è stato dichiarato non fondato con le sentenze nn.

209 del 1975 e 38 del 1970, dal momento che il principio dettato

dall'art. 36 della Costituzione vale a regolare il rapporto di lavoro

nell'ambito suo proprio e non si estende alle conseguenze di eventi

che prescindono da esso; e che appartiene comunque alla

discrezionalità del legislatore il bilanciamento fra le esigenze del

lavoratore e il diritto dei creditori.

La questione non sarebbe fondata pure alla luce del principio di

eguaglianza, rapportato alla normativa fallimentare, perché

sarebbero diverse le situazioni del debitore soggetto ad

espropriazione verso terzi e quella dell'imprenditore per il quale è

in corso procedura fallimentare, in quanto la sentenza dichiarativa

di fallimento lo priva dell'amministrazione e della disponibilità

dei beni (anche futuri) e, quindi, affida al prudente apprezzamento

del giudice la distinzione fra i guadagni da versare alla massa e

quelli da lasciare al fallito. D'altronde, il limite di un quinto -

conclude l'Avvocatura - è tale da consentire il soddisfacimento

delle fondamentali e insopprimibili esigenze di vita. Considerato in diritto

1. - Ritorna all'esame della Corte, con riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice

di procedura civile, censurato nella parte in cui non prevede

l'impignorabilità della quota di retribuzione che, in base alla

valutazione del giudice, è necessaria al mantenimento del debitore e

della sua famiglia.

L'art. 46, numero 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sottrae beni e crediti all'attivo fallimentare in misura tale da

assicurare il sostentamento anche al nucleo familiare del debitore,

mentre la disposizione denunciata dispone, in via generale e

indifferenziata, la pignorabilità dello stipendio nei limiti del

quinto: di qui, un trattamento deteriore per il debitore esecutato,

rispetto al fallito, con lesione del principio di eguaglianza. Vi

sarebbe altresì violazione dell'art. 36, primo comma, della

Costituzione, perché la destinazione di una quota fissa dello

stipendio del debitore per il soddisfacimento del credito non

garantisce condizioni di vita libera e dignitosa a colui che

percepisca un modesto reddito da lavoro.

2. - La Corte ha già dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice

di procedura civile (sentenze nn. 38 del 1970, 209 del 1975, 102 del

1974 e 20 del 1968), e con riguardo al parametro di cui all'art. 36

della Costituzione ha rilevato, in particolare, che esso regola il

rapporto di lavoro "nell'ambito attinente alla sua conclusione ed

attuazione" e non si estende alle conseguenze di eventi che ne

prescindono. Principio che va oggi ribadito.

In ordine all'art. 3 della Costituzione, questa Corte ha sì

ritenuto l'infondatezza della questione, ma con riferimento ad altri

tertia comparationis: l'art. 514 (sentenza n. 102 del 1974) e l'art.

545, terzo comma, del codice di procedura civile (sentenza n. 38 del

1970), non essendo stato mai evocato, sinora, l'art. 46, primo comma,

n. 2, della legge fallimentare.

3. - Anche sotto tale profilo la questione, tuttavia, non è

fondata.

La dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato il problema del

coordinamento fra le due disposizioni, quella censurata e quella

contenuta nel citato art. 46, sostenendo che il giudice delegato ha

un ampio potere nel determinare la quota degli emolumenti spettanti

al fallito non acquisibile all'attivo; e ciò in base al principio di

specialità della normativa fallimentare rispetto alle regole

processuali generali.

In ossequio a questa linea interpretativa, è talvolta accaduto che

lo stipendio sia stato escluso dalla massa fallimentare secondo

quanto deciso dal giudice delegato, e successivamente sia stato

invece aggredito nella misura di un quinto, ai sensi dell'art. 545,

quarto comma, del codice di procedura civile, per il soddisfacimento

di crediti d'imposta. È appena il caso di ricordare che l'esecuzione

singolare può precedere o seguire quella concorsuale: la legge

fallimentare stabilisce, infatti, soltanto il divieto di azioni

esecutive individuali dal giorno della dichiarazione di fallimento a

quello della chiusura (art. 51 della legge fallimentare), sì che

l'evenienza di cui si duole il giudice a quo è da ritenersi

fisiologica.

3.1. - La citata sentenza n. 20 del 1968 ha affermato che l'art.

545 "ha per scopo il contemperamento dell'interesse del creditore con

quello del debitore che percepisca, da un privato, uno stipendio o un

salario": la legge ha fissato una identica percentuale per tutti i

salariati e gli impiegati, non potendosi sacrificare totalmente il

credito. Tale decisione ha individuato il punto di equilibrio fra i

valori costituzionali coinvolti, nei quali è senza dubbio compresa

la salvaguardia, seppur parziale, degli interessi del creditore, che

- ove in precedenza non soddisfatto - potrà aggredire, dopo la

chiusura del fallimento, anche l'emolumento che, in sede concorsuale,

sia stato escluso dalla massa, in quanto necessario, nella sua

integrità, al sostentamento del debitore e dei suoi familiari. Ma

tale vicenda è destinata a ricomporsi nel sistema: la disposizione

censurata acquista il valore di regola comune e indefettibile,

configurandosi il fallimento come uno strumento volto ad assicurare,

nell'ipotesi del concorso di creditori, la par condicio. Con la

conseguenza della possibilità di una esecuzione singolare, qualora

la pretesa creditoria sia rimasta (in tutto o in parte)

insoddisfatta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo

comma, della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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