Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n.

3, d.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 (t.u. delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione), in relazione

all' art. 545, comma 4, cod. proc. civ. promosso con ordinanza emessa

il 16 gennaio 1984 dal Pretore di Catania nel procedimento civile

vertente tra S.p.A. Universo Finanziaria e Scuderi Orazio Carmelo

iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 (notificata il 27 e

comunicata il 30 gennaio successivi; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 254 R.O. 1984)

nell'udienza fissata ex art. 547 c.p.c. per la dichiarazione del

terzo pignorato Banca Nazionale del Lavoro, sede di Catania, ad

istanza della Universo Finanziaria s.p.a., creditrice di Scuderi

Orazio Carmelo, dipendente della Banca, il Pretore di Catania ha

giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 in relazione

all'art. 545 co. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la

pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni, indennità che

tengano luogo di pensioni e degli altri assegni di quiescenza

corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti, aziende ed imprese di cui

all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per

ogni credito vantato nei confronti del personale.

2. - Nella adunanza del 25 febbraio 1987, fissata in camera di

consiglio per non essersi costituita alcuna delle parti del giudizio

a quo (né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri), il giudice Andrioli ha svolto relazione sul proposto

incidente. Considerato in diritto

3.1. - La disposizione normativa impugnata dal Pretore di Catania

è del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) l'art. 2

(Eccezioni alla insequestrabilità ed impignorabilità) co. 1 n. 3, a

tenor del quale gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti

nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e

gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri

enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a

sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto

valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle

province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine,

all'impiegato o salariato.

Dal suo canto dispone il richiamato art. 5 che - ad esclusione

degli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli

addetti commerciali all'estero e del personale dipendente delle

Camere del Parlamento (2.,3.) - gli impiegati e salariati dipendenti

dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art.

1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote

dello stipendio e del salario fino al quinto dell'ammontare di tali

emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori

a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II (Della

cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati salariati dello

Stato) e III (Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati

e salariati non dipendenti dello Stato) del testo unico (1.).

3.2. - A sostegno della declaratoria di non manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 545 co. 4 c.p.c.

e per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la

pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni equivalenti nonché delle pensioni, indennità che

tengano luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza

corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti, aziende ed imprese di cui

all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per

ogni credito vantato nei confronti del personale, il Pretore di

Catania - premesso che allo stato della legislazione e in base allo

status giuridico della Banca Nazionale del Lavoro sono da ritenersi

impignorabili, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 180/1950, gli emolumenti

corrisposti dall'istituto di credito ai propri dipendenti - reputa

violato l'art. 3 Cost. per ciò che a) l'esigenza del regolare

svolgimento della funzione pubblica non giustifica il trattamento, in

punto di pignorabilità degli emolumenti, fatto ai dipendenti dello

Stato e degli altri enti indicati nell'art. 1, in guisa più

vantaggiosa rispetto al trattamento riservato ai dipendenti privati,

b) sussiste discrasia tra la disposizione impugnata e l'art. 5 d.P.R.

180/1950 che assicura la validità, fino al quinto degli emolumenti,

della cessione di questi agli istituti indicati nell'art. 15 nella

quale la C. cost. 49/76 ha ravvisato una vera e propria assistenza

creditizia a favore del dipendente della P.A., c) il progressivo

costante dilatarsi del settore pubblico nel Paese comporta il

proliferare di enti ed istituti pubblici sottoposti a tutela o

vigilanza della P.A., i cui dipendenti fruiscono della normativa del

d.P.R. 180/1950, laddove tali enti ed istituti, come nel caso del

settore del credito, svolgono le medesime funzioni ed attività di

altri che continuano a far parte del settore privato dando vita, in

punto di aggredibilità delle loro retribuzioni, a diversità tra le

due classi di dipendenti del tutto ingiustificata.

3.3. - Questa Corte deve limitare l'esame della prospettata

questione ai corrispettivi dovuti ai dipendenti in corso di rapporto

perché oggetto del pignoramento praticato dalla s.p.a. Universo

Finanziaria sono emolumenti, spettanti al dipendente in virtù del

rapporto di lavoro in corso, e ai corrispettivi dei dipendenti di

enti diversi dallo Stato (più puntualmente di imprese esercenti il

credito bancario) perché terzo creditore pignorato è (non lo Stato

ma) un ente diverso dallo Stato (più puntualmente un istituto di

credito: Banca Nazionale del Lavoro).

Nei limiti ad un tempo oggettivi e soggettivi imposti dal rispetto

della direttiva della correlazione tra chiesto e pronunciato, la

questione è fondata perché - il Pretore di Catania ha a ragione

posto tali constatazioni a base del terzo ordine di motivi di

sospetto di incostituzionalità della normativa impugnata - nessuna

distinzione ontologica residua, a seguito del progressivo costante

dilatarsi del settore pubblico, per oggetto dell'attività degli

imprenditori e oggetto delle prestazioni dei dipendenti tra imprese

private ed enti, aziende e imprese di cui al ripetuto art. 1.

Ne seguono l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3

e quindi l'ampliatio dell'art. 545 co. 4 c.p.c. per essere venute

meno le divergenze tra pubblico e privato che indussero la Corte ad

optare con le sentenze nn. 209/1975 e 49/1976 per l'infondatezza

della allora proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione) nella parte

in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non prevede la

pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da

aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla

concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del

personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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