Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo

comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra

Tomei Flora e Pramaggiore Luigi, iscritta al n. 367 del registro

ordinanze del 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 febbraio

1988 nel procedimento civile vertente tra Tomei Flora e Pramaggiore

Luigi, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n.

180 del 5 gennaio 1950 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui, in

contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevedono la

pignorabilità delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici

economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla

concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei

confronti del personale.

Il giudice remittente, adito in sede di ricorso avverso la

sentenza della Corte d'Appello di Palermo - che aveva dichiarato la

nullità del pignoramento eseguito dalla Tomei, presso la Cassa

Centrale di Risparmio di Palermo, della pensione dovuta al

Pramaggiore, ex dipendente della Cassa stessa, a soddisfazione di un

credito di L. 14.000.000 - ha tratto argomento dalla sentenza n. 89

del 1987 di questa Corte per censurare il trattamento più favorevole

che, in tema di pignorabilità delle pensioni, le norme impugnate

detterebbero, a suo avviso, per i pubblici dipendenti in raffronto al

regime previsto per i dipendenti privati.

Ritenuto che l'art. 545, quarto comma, c.p.c., consentirebbe la

pignorabilità, per ogni tipo di credito, delle pensioni dei

dipendenti da imprese private fino alla concorrenza di un quinto, la

Cassazione ha affermato che gli stessi motivi che hanno dato luogo

alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

primo, n. 3, del d.P.R. n. 180 del 1950, limitata dalla citata

decisione n. 89 del 1987, per ragioni di rilevanza nel giudizio a

quo, ai soli emolumenti spettanti in virtù di rapporto di lavoro in

corso a dipendenti di enti diversi dallo Stato, potrebbero essere

ritenuti validi perché tale illegittimità sia estesa anche alle

pensioni del personale in quiescenza.

2. - Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita, né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo ritiene che la disciplina prevista dall'art.

1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che prevede in via generale

l'impignorabilità delle pensioni dei pubblici dipendenti, e

dall'art. 2, primo comma, n. 3, del medesimo decreto, che consente la

pignorabilità sino ad un quinto di dette pensioni solo per tributi

verso lo Stato, le province e i comuni, si ponga in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione in quanto, senza ragionevoli

giustificazioni, assicurerebbe ai pubblici dipendenti un trattamento

più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti di imprese

private dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile,

che autorizzerebbe invece la pignorabilità delle pensioni fino alla

concorrenza di un quinto, per ogni tipo di credito.

2. - La questione non è fondata.

Occorre osservare che la tutela previdenziale nel campo del lavoro

privato è realizzata essenzialmente attraverso il sistema delle

assicurazioni obbligatorie costituite presso il "regime generale"

dell'INPS, che accoglie, in linea di principio, i dipendenti privati,

individuati come tali dal solo fatto di lavorare contro retribuzione

alle dipendenze altrui (v. art. 37 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827

e art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636).

La pignorabilità della gran parte delle pensioni derivanti da

rapporto di lavoro privato non è dunque regolata dall'art. 545 del

codice di procedura civile - che si riferisce esclusivamente alle

somme dovute "dai privati" - ma dalle norme speciali sulla previdenza

sociale (art. 128 del r.d.-l. n. 1827 del 4 ottobre 1935:

"Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

sociale", e art. 69 della legge n. 153 del 30 aprile 1969: "Revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale") le quali, lungi dal disporre, sul punto, un trattamento

meno favorevole di quello previsto per i pubblici dipendenti dalle

richiamate disposizioni del testo unico n. 180 del 1950, escludono

anch'esse in linea generale la pignorabilità delle pensioni erogate

dall'INPS finanche per crediti alimentari, consentita invece

dall'art. 2 n. 1 del citato testo unico nei confronti delle pensioni

dei pubblici dipendenti; esclusione che la recente sentenza n. 1041

del 1988 di questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima

parificando, sul punto, i due regimi.

In definitiva, la disparità di disciplina tra settore pubblico e

privato, in materia di pignorabilità degli emolumenti spettanti in

virtù di rapporto di lavoro in corso, posta dal giudice remittente a

base delle sue argomentazioni, e dichiarata costituzionalmente

illegittima dalle sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988 di questa

Corte, non è riscontrabile ove ci si riferisca invece alle pensioni,

in ordine alle quali il regime generale è nel senso della

impignorabilità (salve le poche eccezioni consentite) sia per l'uno

che per l'altro settore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.

180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata

in epigrafe, dalla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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