Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 268 c.c.i.i. — Liquidazione controllata

Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Quando il debitore e' in stato di insolvenza, la domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' inferiore a euro cinquantamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Quando la domanda e' proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. ((Il debitore eccepisce l'impossibilita' di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non e' ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata e' proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.)) Non sono compresi nella liquidazione:

  • a)i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
  • b)i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  • c)i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
  • d)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 268 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13226/2026

    7 maggio 2026

    In tema di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare lo stato passivo divenuto esecutivo, a termini degli artt. 273, comma 4, e 133 CCII, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 133 c.c.i.i. · Art. 270 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12096/2026

    30 aprile 2026

    Il termine di sessanta giorni dalla cessazione della causa non imputabile per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 268, comma 3, CCII (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) trova applicazione anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano la natura e il titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, sempre che non sussistano ulteriori impedimenti non imputabili al creditore, mentre, ove si tratti di crediti prededucibili, non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela del credito mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 222, comma 1, CCII.

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 222 c.c.i.i. · Art. 204 c.c.i.i. · Art. 228 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 46 fallimento · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 146 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025

    31 luglio 2025

    L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019.

    Art. 268 c.c.i.i. · Art. 280 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 4 parole tolte, 88 parole aggiunte.

Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. tolto: 2. Quando il debitore e' in stato di insolvenza, la domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali.tolto: ... Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della … e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. tolto: All'attestazione sono allegati aggiunto: Il debitore eccepisce l'impossibilita' di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3aggiunto: . Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non e' ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata e' proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Non sono compresi nella liquidazione:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art268 · fonte del testo

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