Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto

comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre

1979 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico

di Albertini Bruno, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo 1980;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel procedimento penale, in corso davanti al

Tribunale di Reggio Emilia, in cui Albertini Bruno era imputato di

truffa aggravata ai danni della locale Banca agricola commerciale,

quest'ultima, costituitasi parte civile, chiedeva il sequestro dei

beni dell'imputato ai sensi dell'art. 189 cod.pen.;

che il Tribunale, ritenuta l'applicabilità degli artt. 671 e

545 cod.proc.civ. anche al sequestro penale e quindi la parziale non

sequestrabilità delle somme dovute all'Albertini dalla Banca quale

datrice di lavoro, con ordinanza del 14 dicembre 1979 (reg. ord. n.

43 del 1980) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 545 cit., nella parte in cui,

disponendo la non pignorabilità oltre il quinto dei crediti verso i

privati per stipendi, salari o altre indennità derivanti da rapporto

di lavoro o di impiego, parificava irrazionalmente i crediti

"ordinari" a quelli ex delicto;

che il collegio rimettente dubitava che la diversa origine, dei

crediti contrattuali e di quelli da fatto illecito, rendesse

ingiustificata la detta parificazione, da cui derivava, in

particolare, una minorata difesa delle vittime da reato, che pur

potevano essere persone fisiche versanti in stato di bisogno;

che la Banca si costituiva tardivamente e la Presidenza del

Consiglio dei ministri interveniva chiedendo dichiararsi la non

fondatezza della questione;

Considerato che nella materia in esame il bilanciamento dei

contrastanti interessi, del creditore, che agisce per esecuzione o

chiede il sequestro, e del debitore, è rimesso alla valutazione

discrezionale del legislatore, incensurabile in sede di giudizio

costituzionale se non si riveli irragionevole (cfr. sent. n. 37 del

1985);

che la ratio della limitata pignorabilità dei crediti derivanti

dal rapporto di lavoro o di impiego sta nell'esigenza di non

pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni del

debitore assoggettato ad esecuzione (o a sequestro conservativo),

come questa Corte ha già osservato nelle sentt. nn. 20 del 1968 e

102 del 1974;

che di fronte a tale imprescindibile esigenza è manifesto come

non valichi i limiti della ragionevolezza la scelta del legislatore

di non introdurre differenze di trattamento in relazione all'origine,

contrattuale o aquiliana, dei crediti per cui si procede a

pignoramento o a sequestro;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art.545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata

in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Reggio Emilia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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