Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

14 novembre 1975 dal pretore di Portogruaro nel procedimento civile

vertente tra l'esattoria delle imposte dirette di Portogruaro e la

società IAB Arredamenti e Antonio Zago, iscritta al n. 626 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di

Portogrnaro ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art.

545, quarto comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31

e 36 della Costituzione, nella parte in cui la norma non stabilisce la

impignorabilità di una somma che debba ritenere indispensabile al

debitore ed alla sua famiglia per assicurargli il raggiungimento degli

scopi della convivenza familiare e garantirgli una esistenza libera e

dignitosa.

Considerato che con la sentenza n. 38 del 1970 veniva dichiarata

infondata la questione della incostituzionalità del quarto comma

dell'art. 545 c.p.c. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che con la sentenza n. 102 del 1974 veniva dichiarata infondata la

questione, relativa alla stessa norma in relazione agli artt. 3 e 31

della Costituzione;

che con la sentenza n. 209 del 1975, relativa ancora alla stessa

norma, la questione veniva dichiarata infondata in relazione agli artt.

3 e 36 della Costituzione;

che nella ordinanza del pretore di Portogruaro non vengono addotti

argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti

decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 545, quarto comma del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, 36 della

Costituzione, dal pretore di Portogruaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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