Art. 146 c.c.i.i. — Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

  • a)i beni e i diritti di natura strettamente personale;
  • b)gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
  • c)i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;
  • d)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 146 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).

    Art. 146 c.c.i.i. · Art. 46 fallimento · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 268 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 36 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art146 · fonte del testo

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