Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile

1973 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra

Anzalone Sumela ed altra e Martellani Lina, iscritta al n. 241 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento di esecuzione presso terzi promosso da

Sumela Anzalone contro la sua debitrice Lina Martellani, dopo che, resa

la dichiarazione da parte del terzo, la Anzalone ed altra creditrice,

nel frattempo intervenuta, avevano chiesto l'assegnazione, fino alla

concorrenza di un quinto, delle somme dovute dal terzo alla debitrice,

il pretore di Trieste, "ritenendo che il legislatore nell'omettere di

dichiarare impignorabile, nella espropriazione presso terzi, quella

parte della retribuzione dovuta al debitore, che si ritenga

indispensabile per lui e per i componenti della sua famiglia, abbia

violato, al contempo l'art. 3, primo comma, e l'art. 31 della

Costituzione", sollevava d'ufficio in riferimento a queste disposizioni

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 545 del

codice di procedura civile, nella parte in cui la norma "pur fissando

entro il limite di un quinto la pignorabilità delle somme dovute dai

privati a titolo di stipendio, di salario e di altre indennità

relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a

causa di licenziamento, non fa salva una parte delle predette somme che

si debba ritenere indispensabile per il debitore e i componenti la sua

famiglia".

Rilevava che, confrontando le disposizioni di cui all'articolo 514

del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 8

maggio 1971, n. 302, con quelle contenute nel citato art. 545 dello

stesso codice, appare del tutto evidente come il trattamento riservato

dalla legge al debitore sia del tutto diverso a seconda che esso sia

assoggettato al pignoramento dei beni mobili o a quello dei crediti

vantati nei confronti di terzi; ed infatti, mentre nel primo caso

alcuni beni ritenuti indispensabili al debitore e ai componenti della

famiglia non possono essere in alcun modo pignorati, nel secondo caso

nessuna riserva è fatta dal legislatore per garantire al debitore

esecutato la conservazione di una parte dei crediti vantati, in

relazione al rapporto di lavoro, che sia da ritenersi indispensabile

per le necessità sue e della sua famiglia, sottraendola

conseguenzialmente all'azione esecutiva esercitata dal creditore.

Osservava il pretore ancora che, onde far fronte a quella esigenza,

non basta la previsione dei limiti alla pignorabilità delle somme

dovute, perché ogni qualvolta per effetto del pignoramento la

retribuzione percepita scenda al di sotto di un determinato livello, il

rispetto di quei limiti non è sufficiente ad assicurare al debitore il

minimo indispensabile per vivere.

E concludeva mettendo in evidenza che assicurare al debitore quel

minimo, indispensabile per il raggiungimento degli scopi connaturali

alla famiglia (in relazione all'art. 31 della Costituzione) e

addirittura essenziale per la sopravvivenza della stessa, appariva

ancor più necessario dopo che con la legge 8 maggio 1971, n. 302, di

modifica dell'art. 514 del codice di procedura civile, si sono voluti

perseguire in maniera più ampia e sicura fini di giustizia e

solidarietà sociale.

2. - Davanti a questa Corte non si costituivano le parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E

pertanto la causa viene trattata in camera di consiglio a norma

dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Trieste

ritiene che contrasti con gli artt. 3, comma primo, e 31 della

Costituzione, l'art. 545 del codice di procedura civile nella parte in

cui la norma, "pur fissando entro il limite di un quinto la

pignorabilità delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di

salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di

impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, non fa salva

una parte delle predette somme che si debba ritenere indispensabile per

il debitore e i componenti la sua famiglia".

2. - Relativamente alla norma contenuta nel quarto comma dell'art.

545 del codice di procedura civile, con ordinanza del 24 maggio 1967

del pretore di Brescia (reg. ord. n. 121/1967) è stato avanzato il

dubbio che essa fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in

quanto "il limite di un quinto, aprioristicamente fissato dal

legislatore crea un ingiustificato livellamento di situazioni diverse

e, cioè, una ingiusta parificazione tra lavoratori più o meno

abbienti, senza tener conto delle esistenti disuguaglianze economiche e

sociali", ed in particolare la privazione di un quinto della

retribuzione è "gravemente pregiudizievole per quei lavoratori, privi

di elasticità economica, a causa di una bassa retribuzione, appena

sufficiente a soddisfare quelle necessità più immediate di vita, che

devono ritenersi, secondo la norma in questione, prevalenti rispetto

all'interesse dei creditori".

Quella denuncia di incostituzionalità della norma, con sentenza n.

20 del 1968, non è stata ritenuta fondata da questa Corte, la quale ha

negato l'esistenza di una ingiustificata parificazione di situazioni

diverse, e di un arbitrio nella norma impugnata solo perché essa non

ha escluso gli stipendi e i salari più esigui, e per altro ha messo in

evidenza che il legislatore, contenendo in limiti angusti la somma

pignorabile e adottando il criterio della proporzionalità rispetto

alla misura della retribuzione, si è dato carico del fatto che la

privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere

molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito.

Ora, l'ordinanza indicata in epigrafe si basa in sostanza sulla

medesima preoccupazione che ha spinto il pretore di Brescia a

prospettare il detto dubbio di incostituzionalità: che la retribuzione

del lavoratore possa essere talmente bassa da risultare appena

sufficiente a soddisfare le necessità immediate di vita e che ciò

nonostante debba sottostare ad una riduzione con il pignoramento del

quinto.

Ma la questione è prospettata sotto un diverso profilo.

3. - La questione come sopra proposta non è fondata.

Non può ritenersi che siano violati gli artt. 3, comma primo, e 31

della Costituzione per il fatto che il citato art. 545, comma quarto,

non avrebbe dichiarato impignorabile quella parte delle somme ivi

indicate che si debba ritenere indispensabile per il debitore ed i

componenti della sua famiglia, a differenza di quanto dispone, per

l'espropriazione mobiliare, l'art. 514 (specie dopo la modifica di cui

alla legge 8 maggio 1971, n. 302) circa le cose mobili assolutamente

impignorabili.

Non ricorre l'asserito contrasto con il principio di eguaglianza,

perché le normative di cui agli artt. 545 e 514, rispettivamente, non

stanno a fronte di due distinte situazioni eguali o assimilabili alle

quali razionalmente dovrebbe far riscontro una unica o omogenea

disciplina giuridica. Nei due articoli, che fanno parte, il primo, del

capo relativo all'espropriazione presso terzi ed il secondo, di quello

relativo all'espropriazione mobiliare presso il debitore, il

legislatore fa riferimento a due situazioni dei beni facenti parte del

patrimonio del debitore esecutato, che in modo evidente sono diverse,

in quanto attengono a cose mobili ovvero a crediti; e le disciplina

logicamente in termini differenti. Lo stesso legislatore, però,

nell'esercizio del potere che gli è riservato, di determinare i beni

che possono formare oggetto di espropriazione forzata ed i limiti della

espropriazione stessa (sentenza n. 88 del 1963), non manca, in sede di

contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore,

di contenere in limiti sostanzialmente angusti le somme (cit. sentenza

n. 20 del 1968) ovvero i crediti pignorabili. E non gli si può per

ciò muovere il rilievo di non avere nella disciplina ex art. 545,

tenuto presente l'ipotesi in cui, per effetto del pignoramento e

nonostante i limiti di impignorabilità che sono fissati, la

retribuzione scenda al di sotto di un determinato livello e non

assicuri al debitore il minimo indispensabile per vivere.

Resta il fatto in sé, ed è ben possibile che esso si verifichi

specie quando la retribuzione sia bassa, ma trattasi di un

inconveniente che, per quanto socialmente doloroso, non dà luogo

all'illegittimità costituzionale della normativa de qua.

Del resto possono riscontrarsi attenuazioni di quell'inconveniente

solo che si consideri che il debitore risponde dell'adempimento delle

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che in caso di

concorso di due o più forme di espropriazione e nei limiti in cui ciò

sia in concreto consentito, il minimo di cui parla il giudice a quo,

andrebbe ricercato in relazione al complesso dei beni (immobili,

mobili, crediti) oggetto del processo di esecuzione; e che spesso

l'obbligazione di cui si cerca il soddisfacimento, è correlata ad un

incremento del patrimonio del debitore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 545 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, comma primo, e 31 della Costituzione, dal pretore di

Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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