Codice di procedura civile

Art. 514 c.p.c. — Cose mobili assolutamente impignorabili

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

  • 1)le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  • 2)l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  • 3)i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
  • 4)NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52;
  • 5)le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
  • 6)le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; ((6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • 6-ter)gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli)).

Testo vigente dal 2 febbraio 2016

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CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 414/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione dell'ordinanza che propone la questione stessa. - V., 'ex plurimis', O. nn. 435 e 229/1996; S.n. 79/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 514 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 492/1990

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1990

    Non è irragionevole, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, che il legislatore, alla cui esclusiva discrezionalità spetta l'individuazione dei beni pignorabili, non abbia compreso il televisore tra i beni assolutamente impignorabili. Al riguardo, tuttavia, in considerazione della rilevanza sociale assunta da alcuni beni dall'ultima modifica legislativa in materia ad oggi, appare ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili, in modo da renderlo più aderente a tale evoluzione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 Cost.). - O. n. 60/1971.

    Art. 514 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/1971

    Questione infondata
    22 marzo 1971

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del c.p.c., proposta in riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, sotto il profilo che l'espropriabilità di alcuni beni del debitore, quali mobili di casa e di cucina, contrasterebbe con la dignità della persona umana e con le esigenze del gruppo familiare. Ed invero, l'elenco dei beni pignorabili contenuto nella norma denunciata è frutto di una scelta cui il legislatore è pervenuto nell'esercizio non irragionevole del suo potere discrezionale, insindacabile da parte della Corte costituzionale.

    Art. 514 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2006 al 2 febbraio 2016. 48 parole aggiunte in 2 capoversi.

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezioneaggiunto: ; 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

aggiunto: 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art514 · fonte del testo

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