Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1968 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto

comma, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

24 maggio 1967 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente

tra Saottini Giacomo e Pastacaldi Attilio, iscritta al n. 121 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967. Udita nella camera di consiglio

del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile proposto dal sig. Giacomo

Saottini nei confronti del suo debitore sig. Attilio Pastacaldi il

pretore di Brescia sollevava d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura

civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La relativa

ordinanza, emessa il 24 maggio 1967, è stata ritualmente notificata e

pubblicata.

L'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile stabilisce

che le retribuzioni dovute in virtù di rapporto di lavoro privato sono

pignorabili da terzi creditori nella misura d'un quinto. Secondo il

pretore di Brescia questa norma violerebbe il principio d'eguaglianza.

Infatti la pignorabilità di solo un quinto dell'ammontare attua una

adeguata tutela del percettori di alti stipendi; ma colpirebbe

profondamente coloro i quali hanno "una bassa retribuzione appena

sufficiente a soddisfare quelle necessità immediate di vita che devono

ritenersi, secondo la norma in questione, prevalenti rispetto

all'interesse del creditori": e sono proprio loro ad essere più

frequentemente esposti, per le scarse risorse economiche, ad azioni

esecutive ex art. 545 del Codice di procedura civile. Considerato in diritto :

È stato denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

il quarto comma dell'art. 545 del Codice di procedura civile, che

consente il pignoramento d'un quinto della retribuzione dovuta a un

lavoratore da privati. Con ciò si vorrebbero a "parificare"

ingiustamente i lavoratori meno retribuiti a tutti gli altri e non si

terrebbe conto delle "disuguaglianze economiche e sociali" che

distinguono i primi dai secondi.

La questione è infondata.

La norma impugnata limita ad un quinto l'ammontare della

retribuzione che può essere aggredita da terzi per crediti

insoddisfatti: ha per scopo il contemperamento dell'interesse del

creditore con quello del debitore che percepisca, da un privato, uno

stipendio o un salario.

Poiché il primo non può essere sacrificato totalmente, quali che

siano le condizioni economiche del secondo, la legge ha fissato una

percentuale che è la stessa per tutti i salariati e gli impiegati.

Certo la privazione d'una parte del salario è un sacrificio che

può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito; ma

il legislatore se ne è dato carico contenendo in limiti angusti la

somma pignorabile e attenendosi a un principio d'eguaglianza: chi ha

una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura

proporzionalmente minore. Perciò non è vero che siano state

"parificate" situazioni diverse, né si può ritenere arbitraria la

norma impugnata sol perché non ha escluso gli stipendi e i salari più

esigui. Esigui o non esigui, la legge ha ritenuto che tutti siano

suscettibili di pignoramento, ma entro certi limiti; per la

determinazione dei quali essa poteva adottare il criterio della

proporzionalità rispetto alla misura della retribuzione o quella della

progressività: criteri fondati, il primo, su elementi obiettivi, il

secondo su valutazioni subiettive e teoricamente razionali ambedue,

anche negli insegnamenti della scienza economica. La scelta dell'uno

piuttosto che dell'altro rientrava pertanto nel potere,

costituzionalmente insindacabile, del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura civile, proposta

in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Brescia con

l'ordinanza 24 maggio 1967.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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