Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico

delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

Amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice

di procedura civile, ordinanza emessa il 5 luglio 1989 dalla Corte di

appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. I.D.M.

e Napoli Vincenzo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto La S.p.a. I.D.M. impugnava avanti la Corte d'appello di Roma la

sentenza del Tribunale con cui, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180, era stato dichiarato inefficace il

pignoramento, da essa effettuato presso terzi, delle somme dovute a

titolo d'indennità di fine rapporto di lavoro al proprio debitore,

Napoli Vincenzo, già dipendente del Comune di Roma.

La Corte d'Appello rilevava che, nel frattempo, era intervenuta la

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, n. 3, del citato d.P.R. "nella parte in cui, in contrasto con

l'art. 545, comma quarto, codice di procedura civile, non prevede la

pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da

aziende e imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla

concorrenza di un quinto per ogni altro credito vantato nei confronti

del personale" (sent. n. 89 del 1987). E, conseguentemente, sollevava

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 2 (rectius, n. 3), nella parte in cui non prevede la

pignorabilità, negli stessi limiti e per gli stessi tipi di crediti,

delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro dovute ai

dipendenti degli enti di cui all'art. 1 del d.P.R. già menzionato.

Ha osservato la Corte remittente che la norma contrasterebbe con

l'art. 3 della Costituzione in considerazione della sopravvenuta

dilatazione del settore pubblico, i cui dipendenti fruiscono della

normativa dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950, onde sarebbe oggi

ingiustificata la diversità di disciplina tra le due classi di

dipendenti (privati e pubblici) in ordine alla aggredibilità delle

loro retribuzioni. Sì che, per le medesime ragioni enunciate dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 1987, la norma

impugnata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza

enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

La rilevanza della questione risiederebbe nel fatto che la

società appellante è creditrice ordinaria e, dunque, non

rientrerebbe nelle categorie dei soggetti privilegiati indicati

dall'art. 2, primo comma, n. 2 (rectius, n. 3), del d.P.R. n. 180. Il

giudizio di costituzionalità si renderebbe quindi necessario,

poiché la norma - quantunque parzialmente modificata dalla Corte con

la sentenza n. 89 testé citata - non consentirebbe il riferimento ai

corrispettivi dovuti ai dipendenti per il caso della cessazione del

rapporto di lavoro. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, primo comma, n. 2 (rectius, n. 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.

180, in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti

indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la pignorabilità, anche

per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro

spettanti ai detti dipendenti.

2. - La questione è fondata.

L'art. 545 del codice di procedura civile stabilisce, al terzo

comma, che "le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di

salario, o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di

impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono

essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal

Pretore". La disposizione prosegue, al quarto comma, stabilendo che

"tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i

tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale

misura per ogni altro credito". Le somme dovute dai privati datori di

lavoro a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro sono perciò pignorabili, nella misura

massima di un quinto, per ogni tipo di credito.

Da siffatto regime generale si discostava tutto il comparto

dell'impiego pubblico (Stato, province, comuni, istituzioni pubbliche

di assistenza e beneficenza e "qualsiasi altro ente od istituto

pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza

dell'amministrazionepubblica e le imprese concessionarie di un

servizio pubblico di comunicazione o di trasporto"), per il quale

l'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, stabiliva la regola della

normale insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di

stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti. Regola, questa, che

conosceva soltanto le eccezioni stabilite dagli artt. 2 e seguenti

del decreto in esame.

3. - I limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai

pubblici dipendenti hanno formato oggetto di numerose pronunce da

parte di questa Corte che ha volutamente allargato, in danno dei

dipendenti pubblici, l'area dei crediti pignorabili.

Una prima serie di interventi ha riguardato, in particolare, le

retribuzioni dei pubblici dipendenti. La sentenza n. 89 del 1987

aveva aperto la breccia dichiarando l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 180, che, fissando il

regime di ordinaria impignorabilità e insequestrabilità degli

emolumenti dei dipendenti pubblici, prevedeva l'aggredibilità dei

crediti da lavoro "fino alla concorrenza di un quinto valutato al

netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai

comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o

salariato". E pertanto non consentiva - contrariamente a quanto

dispone, per il settore privato, il quarto comma dell'art. 545 del

codice di procedura civile - la pignorabilità e la sequestrabilità,

nella stessa misura, degli emolumenti dovuti da "altri enti diversi

dallo Stato" per ogni altra ragione creditoria diversa da quella

fiscale. La successiva sentenza n. 878 del 1988 eliminava lo stesso

privilegio ancora sussistente per i dipendenti dello Stato. E la

sentenza n. 115 del 1990 affermava l'illegittimità dell'art. 1,

terzo comma, lettera b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, "nella

parte in cui non prevedeva la pignorabilità, sequestrabilità e

cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo

comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni

credito vantato nei confronti del personale" interessato.

Una seconda serie di interventi (sentenze n. 1041 del 1988, n. 5

del 1987, n. 209 del 1984) ha avuto ad oggetto, in particolare, le

pensioni.

In tale settore, d'indubbia peculiarità, la Corte:

a) ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni che

escludevano la pignorabilità delle pensioni, ma limitatamente ai

crediti particolarmente qualificati, come quelli alimentari, il cui

riconoscimento discende dall'art. 29 della Costituzione;

b) ha tuttavia pienamente giustificato (sentenze n. 55 del 1991

e n. 231 del 1989) il regime generale dell'impignorabilità delle

pensioni, in tutti i settori lavorativi, in ossequio alle finalità

previdenziali che lo sorreggono.

4. - Chiamata ad affrontare per la prima volta la questione della

sequestrabilità e pignorabilità della cosiddetta indennità di

buonuscita, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 340 del 1990,

non ha potuto spingersi oltre i limiti del petitum. Trattandosi di

decidere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non

consentiva, negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del più

volte citato d.P.R. n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità

dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti dello

Stato, per crediti alimentari, la Corte non è andata al di là della

ratio posta a base delle decisioni in materia di pignoramento e

sequestro delle pensioni, lasciando impregiudicata la questione della

natura retributiva o previdenziale delle, peraltro varie, indennità

di fine rapporto dei pubblici dipendenti.

5. - La questione, ora chiaramente proposta, non può essere

ulteriormente differita. Essa, tuttavia, trova una inequivocabile

soluzione nella copiosa giurisprudenza di questa Corte.

Ancora da ultimo, con le sentenze n. 63 del 1992, n. 319 del 1991,

n. 86 del 1990, n. 471 del 1989, questa Corte ha ribadito, invero,

che le varie indennità di fine rapporto del settore pubblico hanno

natura mista: "retributiva, previdenziale e assistenziale".

La parte, per così dire, previdenziale e assistenziale, "proprio

per tale natura, è correlata a contribuzioni versate dai dipendenti

e dalle stesse amministrazioni pubbliche" (sent. n. 86 del 1990) e,

come tale, non è assoggettabile ad imposta. Cosicché la Corte ha

potuto affermare, con le sentenze n. 877 del 1988, n. 400 del 1987, e

n. 178 del 1986, che le indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS e

dall'INADEL, per la parte afferente in via virtuale alla

contribuzione dei dipendenti assicurati, non possono essere considerate reddito e, quindi, non possono essere assoggettate né a IRPEF

né ad imposta di ricchezza mobile o complementare. Una conclusione,

questa, da cui consegue che, per la parte, per così dire,

retributiva dell'indennità di fine rapporto percepita dal dipendente

pubblico, corrispondente al contributo che non è a suo carico,

l'imposizione fiscale è pienamente legittima.

Ora, considerate la parvità della componente previdenziale

dell'indennità di fine rapporto rispetto alla sua entità

complessiva, che pertanto assume sempre più le caratteristiche della

retribuzione differita, e la limitata misura (un quinto)

dell'emolumento aggredibile con il sequestro o il pignoramento da

parte del creditore che agisce per il recupero del suo credito, si

palesa in tutta la sua evidenza l'ingiustificata disparità di

trattamento fra i dipendenti dei diversi comparti, a seconda che si

applichi loro l'art. 2 del testo unico n. 180 del 1950 oppure il

quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura civile. E, dunque,

a seconda che si tratti di dipendenti pubblici o privati.

Essendo ormai progressivamente assimilabili i rispettivi

trattamenti di fine rapporto - con la modesta eccezione di cui si è

fatto cenno - non v'è più alcuna valida ragione giustificativa per

mantenere la disparità di trattamento in ordine alla pignorabilità

ed anche alla sequestrabilità della indennità di fine rapporto

percepita dai lavoratori dei due comparti, accogliendo la questione

di costituzionalità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (così integrando il petitum del remittente).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico

delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli

enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e

la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto

comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito,

delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti

dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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