Art. 72-ter — Limiti di pignorabilità

Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. (( Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. ))

Testo vigente dal 3 dicembre 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 202/2018

    Parametro
    15 novembre 2018

    riuniti i giudizi; 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit…

    Art. 545 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 3 dicembre 2016. 35 parole aggiunte.

… gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. aggiunto: Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art72ter · fonte del testo

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