Art. 47 c.p.c. — Procedimento del regolamento di competenza

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[1]L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente.

[2]Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

[3]La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

[4]Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

[5]Le parti, alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 47 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14031/2026

    13 maggio 2026

    In tema competenza civile, nelle ipotesi di conflitto negativo, l'errore del giudice successivamente adito - il quale, invece di elevare conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dichiari a sua volta la propria incompetenza - rimane assorbito, in seguito alla proposizione del regolamento di competenza a cura della parte interessata (alla quale non può disconoscersi la facoltà di denunciare il conflitto), dall'attività diretta ad indicare il giudice competente, spettante alla Corte di Cassazione.

    Art. 47 c.p.c. · Art. 45 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 148 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8659/2026

    7 aprile 2026

    In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, con la conseguenza che, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.

    Art. 47 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 33 cod. cons.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 243 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1619/2026

    25 gennaio 2026

    In tema di procedimento per la repressione della condotta antisindacale, il termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 decorre dalla comunicazione di cancelleria, o dalla notificazione su istanza di una delle parti, del provvedimento, che, in quanto funzionali alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non possono trovare equipollente nella conoscenza indiretta o fattuale del provvedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta dal datore di lavoro, rimasto contumace nella fase sommaria del procedimento, dando rilevanza alla conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, acquisita indirettamente in altro giudizio di cui l'opponente era parte).

    Art. 47 c.p.c. · Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 156 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 97 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32950/2025

    17 dicembre 2025

    L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).

    Art. 47 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 187 c.p.c. · Art. 279 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 68 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art47 · fonte del testo

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