PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO La diversità di trattamento fra l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito del lavoro, mentre trova ragionevole giustificazione e fondamento nelle peculiarità del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del procedimento e alla concentrazione della trattazione nonché all'immediatezza della pronuncia, non esclude che, ricorrendo il secondo caso, possa, anteriormente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., farsi applicazione analogica del disposto dell'art. 351 c.p.c., al fine di una delibazione anticipata, rispetto all'udienza stessa, delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto opposto, adottandosi le relative decisioni nella forma, in tale ultima norma prevista, dell'ordinanza e, quindi, previa istituzione del contraddittorio fra le parti. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, comma secondo, e 649 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo il giudice remittente, comporterebbero limitazioni di tutela per chi propone opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme del rito del lavoro, rispetto a chi si oppone nelle forme ordinarie).
Art. 415 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 649 c.p.c. · Art. 3 cost.