Art. 649 c.p.c. — Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 649 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22769/2025

    6 agosto 2025

    L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non può intendersi quale rinuncia implicita all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (e, dunque, quale accettazione tacita di quest'ultima ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995), nel caso in cui si fondi proprio su tale eccezione, ritualmente proposta con l'atto di opposizione, e solo in via subordinata sulle altre eccezioni e difese nel merito.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 37 c.p.c. · Art. 11 Diritto internazionale privato

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 24 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17032/2025

    25 giugno 2025

    In pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 43 c.p.c. · Art. 47 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 66 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 134/2001

    Questione inammissibile
    15 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via principale", dell'art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare 'ex tunc' (oltre che sospendere 'ex nunc') la clausola, di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa 'inaudita altera partè ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ.. Il giudice, infatti, nel caso di specie aveva già disposto "nelle more della decisione della Corte costituzionale" la sospensione del decreto opposto consumando in tal modo il proprio potere di provvedere in via interinale sull'esecutività del titolo, il che rende irrilevante la questione proposta. M.R.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 642 c.p.c. · Art. 655 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 546/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza - trattandosi di questione già dichiarata più volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacché la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale ex tunc del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 151/1998

    Questione infondata
    30 aprile 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocabilità della clausola, in quanto la questione medesima, già decisa nel senso della non fondatezza, non è supportata da argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati. - S. n. 200/1996 red.: S. Di Palma

    Art. 649 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art649 · fonte del testo

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