Codice di procedura civile

Art. 48 c.p.c. — Sospensione dei processi

[1]I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. 171 173

[2]Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 294/1984

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1984

    Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.

    Art. 24 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 48 c.p.c. · Art. 367 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art48 · fonte del testo

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