Art. 392 c.p.c. — Riassunzione della causa
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[1]La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
[2]La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009
