Art. 371 c.p.c. — Ricorso incidentale

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[1]La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

[2]La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale ((con atto depositato)) nel termine di quaranta giorni dalla notificazione ((...)). 171

[3]Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

[4]Per resistere al ricorso incidentale puo' essere ((depositato)) un controricorso a norma dell'articolo precedente. 171

[5]Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 371 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11574/2026

    28 aprile 2026

    L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.

    Art. 371 c.p.c. · Art. 370 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 280 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10896/2026

    23 aprile 2026

    In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

    Art. 371 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 271 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    Ai fini della distinzione tra ricorso principale e incidentale, l'ordine cronologico di proposizione di più ricorsi per cassazione si determina in base alla rispettiva data di notifica, mentre, in caso di notificazioni avvenute nella stessa data, rileva quella del deposito di ciascun ricorso.

    Art. 371 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 234 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 7670/2026

    30 marzo 2026

    A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale - che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso - dev'essere soltanto depositato e non anche notificato, con la conseguenza che l'adempimento rilevante per non incorrere nella decadenza è il deposito suddetto e non la sua notificazione, non più richiesta.

    Art. 371 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 369 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1110/1988

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1988

    Benché non possa negarsi che l'omessa previsione dell'interruzione del termine per proporre ricorso incidentale a favore degli eredi della parte deceduta dopo la notifica del ricorso principale comporti una diversità di trattamento per il ricorrente incidentale rispetto a quella riservata al ricorrente principale, la Corte costituzionale non può tuttavia sopperire alla riscontrata lacuna normativa con una sentenza manipolativa o additiva, occorrendo una nuova e specifica disciplina normativa che si inserisca nel sistema del codice di rito. (È pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale è diretto durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi). cfr. s. 139/1967, s. 41/1986.

    Art. 371 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1977 al 18 ottobre 2022. 17 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale aggiunto: con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazionetolto: , con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principaleaggiunto: ....

Per resistere al ricorso incidentale puo' essere tolto: notificato aggiunto: depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art371 · fonte del testo

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