Art. 371 c.p.c. — Ricorso incidentale
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[1]La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
[2]La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale ((con atto depositato)) nel termine di quaranta giorni dalla notificazione ((...)). 171
[3]Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
[4]Per resistere al ricorso incidentale puo' essere ((depositato)) un controricorso a norma dell'articolo precedente. 171
[5]Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".
Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023
