Art. 310 c.p.c. — Effetti dell'estinzione del processo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'estinzione del processo non estingue l'azione.

[2]L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

[3]Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

[4]Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 310 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14481/2026

    15 maggio 2026

    In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la comparsa di costituzione con cui il creditore opposto richieda il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna al pagamento del credito azionato in via monitoria, non è idonea a produrre un nuovo ed autonomo effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., rispetto a quello prodottosi con la notificazione del ricorso e del decreto, non contenendo una domanda diversa da quella originaria con esso introdotta.

    Art. 310 c.p.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 645 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 159 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12708/2026

    5 maggio 2026

    In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

    Art. 310 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 338 c.p.c. · Art. 393 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5466/2026

    11 marzo 2026

    In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione, di cui all'art. 1, commi 235 e seguenti, della l. n. 197 del 2022, l'estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta che, in applicazione della previsione generale di cui all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. (da leggersi unitamente al comma 239 dell'art. 1 citato ed al comma 2 dell'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, introdotto dalla l. n. 108 del 2025), restano a carico delle parti non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, benché divenuti privi di efficacia.

    Art. 310 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 339 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4140/2026

    24 febbraio 2026

    La sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se ancora impugnabile, non rilevando a tal fine la successiva estinzione del giudizio d'appello a seguito di rinuncia delle parti, in quanto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., essa rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito.

    Art. 310 c.p.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 27 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di febbraio 2026, p. 144 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 144/1977

    Parametro
    6 dicembre 1977

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 63 del 1977. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 310 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art310 · fonte del testo

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