Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), e degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con

ordinanza emessa il 25 novembre 1977 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Milano sul ricorso proposto da Ronchi Elena ed altri e con 4

ordinanze emesse il 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2

grado di Oristano sui ricorsi proposti da Bozano Luigi, rispettivamente

iscritte ai nn. 539, 848, 849, 850 e 851 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 9

settembre 1979 e n. 36 del 6 febbraio 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso

tributario);

che con le ordinanze nn. 848 - 851/1979 della Commissione

tributaria di secondo grado di Oristano è stata altresì sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44, terzo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, in quanto il legislatore delegante avrebbe omesso

di dettare, in ordine alla istanza per fissazione d'udienza di cui

all'art. 44 del decreto delegato, "i principi e i criteri direttivi con

la doverosa, massima precisione che l'art. 76 Cost. gli imponeva di

indicare".

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli articoli

3, 24 e 76 Cost., è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa

Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63;

che in particolare, anche per quanto concerne la irreparabilità

degli effetti della mancata proposizione dell'istanza per fissazione di

udienza, - dato che i termini di decadenza e di prescrizione che ai

sensi dell'art. 44, terzo comma, decorrono o riprendono a decorrere

dalla data di notificazione dell'ordinanza presidenziale di estinzione

del processo, sono, secondo la costante interpretazione della

Commissione tributaria centrale, unicamente quelli concernenti la

realizzazione dell'obbligazione tributaria da parte

dell'amministrazione finanziaria, e non i termini processuali interni

del processo, concernenti impugnazioni ormai esaurite - , la questione

deve dichiararsi infondata in base alle considerazioni già svolte

nell'ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144, in quanto la sanzione della

estinzione del procedimento per inattività del contribuente trova

giustificazione nelle speciali esigenze connesse alla prima attuazione

della riforma, già illustrate nella motivazione della sentenza di

questa Corte, "mentre - come precisato nella ricordata ordinanza - non

integra ulteriore profilo di contrasto con l'art. 24 Cost. la

circostanza che nel processo tributario, diretto all'annullamento di

atti di imposizione o di comportamenti equipollenti della pubblica

amministrazione, il termine per ricorrere sia sempre termine di

decadenza, e non possa trovare applicazione il principio sancito, per

le azioni civili, dall'art. 310 del codice di procedura civile";

che infine, per quanto concerne la prospettata violazione dell'art.

76 Cost., questa Corte ha già dichiarato che le norme della legge di

delegazione "non contengono alcuna determinazione specifica rispetto

alla quale possa ravvisarsi contrasto o esorbitanza nelle disposizioni

dei primi tre commi dell'art. 44 del decreto legislativo" (sentenza n.

63 del 1977); mentre per converso la ampiezza delle enunciative degli

artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge di delegazione, in

ordine alla riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove

commissioni tributarie, e alla emanazione delle opportune disposizioni

transitorie e di attuazione, non appare tale da integrare inesistenza

di principi e criteri direttivi, non potendosi pretendere che la legge

di delega, preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale,

provvedesse alla puntuale specificazione della disciplina processuale

idonea a soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei

numerosissimi giudizi pendenti;

che d'altra parte, per le considerazioni già svolte nella

ricordata sentenza, l'introduzione di un adempimento a carico dei

contribuenti per ottenere dalle nuove commissioni tributarie la

trattazione di giudizi in corso, evitandone la comminata estinzione,

non confligge con la garanzia costituzionale del diritto di difesa,

sancita dall'art. 24 della Costituzione;

che nelle ordinanze non sono prospettati altri profili né addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e degli

artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n.

825, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e già decise con la sentenza n.

63 e con l'ordinanza n. 144 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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