Art. 110 c.g.c. — Rinunzia agli atti del processo

[1]1. La rinunzia agli atti del processo puo' essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.

[2]2. Il pubblico ministero puo', anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.

[3]3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

[4]4. L'accettazione non e' efficace se contiene riserve o condizioni.

[5]5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

[6]6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

[7]7. La declaratoria di estinzione del processo non da' luogo a pronuncia sulle spese.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art110 · fonte del testo

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