Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15

dicembre 1972 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra

la ditta Capra-mobili e Giuliano Giuseppina, iscritta al n. 37 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile vertente tra la ditta

Capra-mobili e Giuseppina Giuliano, il pretore di Asti, rilevato che la

convenuta non era comparsa alla prima udienza e che, nonostante avesse

inviato certificato medico, necessariamente era stata dichiarata

contumace, ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 291 c.p.c. in riferimento agli artt. 24, comma

terzo, e 3 (in relazione anche all'articolo 294 c.p.c.) della

Costituzione.

Non vi è stata costituzione delle parti private.

È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo

l'infondatezza della questione proposta e rilevando, in proposito, come

il diritto di difesa non possa considerarsi assolutamente illimitato,

dovendo armonizzarsi, su di un piano di razionalità e di

ragionevolezza, con l'esigenza di tutelare i diritti dell'altra parte e

di assicurare la speditezza del giudizio, esigenza quest'ultima di

particolare rilievo nel procedimento pretorile. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, d'ufficio, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice di

procedura civile, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3

della Costituzione; ciò in quanto la disposizione denunciata "vieta la

declaratoria di contumacia nel caso soltanto in cui il giudice

istruttore rilevi vizi importanti nullità della notificazione della

citazione, e non anche in quello in cui consti, semplicemente,

dell'esistenza di un impedimento di fatto". Si osserva al riguardo che

l'impossibilità di dare rilevanza ad accertare cause che impediscano

una concreta attività difensiva sarebbe in contrasto con la garanzia

d'inviolabilità del diritto di difesa, sancita dall'art. 24 della

Costituzione. In particolare, nel giudizio pretorile, non potrebbe

farsi carico alla parte convenuta, ritualmente raggiunta dalla notifica

della citazione, di non essersi costituita in causa o di non aver

rilasciato procura alle liti prima dell'insorgere del fatto impeditivo,

dato che è pieno diritto della parte di costituirsi fino alla prima

udienza, e di chiedere l'autorizzazione a stare in giudizio

personalmente.

Le disposizioni degli artt. 293 e 294 del codice di procedura

civile - che regolano la purgazione della contumacia e la eventuale

remissione in termine del contumace - , non fornirebbero adeguata

tutela del diritto di difesa, che deve potersi esercitare

"concretamente, efficacemente, con pienezza di mezzi e senza nessuna,

sia pur minima, limitazione", e quindi soltanto "attraverso la

possibilità di una continua presenza a tutti gli atti processuali". Vi

sarebbe, anzi, un contrasto tra la disposizione dell'art. 291, che

vieta al giudice di dare giuridica rilevanza ad un impedimento di fatto

prima della dichiarazione di contumacia, e quella dell'art. 294, che

invece consente di attribuire allo stesso fatto impediente, accertato

in seguito, rilevanza ai fini della rimessione in termini: tale

diversità di disciplina "di situazioni di fatto concettualmente

identiche" sarebbe anche in contrasto con il principio di eguaglianza,

sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata. Questa Corte, dichiarando non

fondata la questione di costituzionalità degli articoli 293 e 294 del

codice di procedura civile in riferimento agli artt. 24 e 3 della

Costituzione, ha già avuto occasione di precisare che "il procedimento

contumaciale è disciplinato in modo che la tutela dei diritti del

contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del

giudizio", e che, in particolare, "neanche in vista della contumacia

involontaria si può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche

strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di

difesa o ingiustificate disparità di trattamento" (sentenza n. 54 del

1968).

Anche l'art. 291 non lede sotto alcun profilo il diritto di difesa:

la pretesa di una diversa normativa, che consentisse al giudice di

differire la dichiarazione di contumacia, prevista dall'art. 171 del

codice di procedura civile (cfr. art. 59 delle relative disposizioni di

attuazione), nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di

paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse

meno la causa di detto impedimento, non trova giustificazione nell'art.

24, secondo comma, della Costituzione, ed anzi contrasta con l'esigenza

non meno valida di tutela dei diritti della controparte. Il diritto di

difesa non può sotto questo profilo considerarsi assolutamente

illimitato, proprio per la necessità che le modalità del suo concreto

esercizio consentano una ragionevole armonizzazione con l'eguale

diritto delle altre parti. Ed è superfluo far cenno degli abusi ed

inconvenienti a cui darebbe sicuramente luogo la possibilità di

impedire od ostacolare il corso dei procedimenti allegando fatti

impeditivi all'assistenza agli atti istruttori.

Queste considerazioni valgono sicuramente anche per il procedimento

davanti al pretore, la cui disciplina è ispirata a maggiori esigenze

di speditezza e semplicità. La declaratoria di contumacia non preclude

al contumace la possibilità di costituirsi successivamente chiedendo

di potersi difendere personalmente, né di avvalersi della facoltà

consentita dall'art. 294. E d'altra parte, nel caso di documentato

impedimento di fatto alla costituzione nell'udienza di comparizione, il

pretore, al pari del giudice istruttore, pur dichiarando la contumacia,

ha sempre il potere di differire ad altra udienza la decisione della

causa, evitando così che la declaratoria di contumacia possa avere

effetti irreparabili. Ciò era precisamente avvenuto nel caso di

specie, in cui la parte convenuta, (alla quale la citazione era stata

notificata in mani proprie), aveva fatto pervenire al pretore un

certificato medico attestante la necessità di quattro giorni di riposo

assoluto, e la causa era stata più volte rinviata; talché fu posta in

decisione solo dopo cinque mesi dalla prima udienza, perdurando

tuttavia senza alcuna giustificazione l'assenza della parte contumace.

3. - Non sussiste nemmeno alcuna violazione del principio di

eguaglianza, per la pretesa disparità di considerazione

dell'impedimento di fatto quando sia accertato anteriormente ovvero

successivamente alla dichiarazione di contumacia. L'articolo 291 del

codice di procedura civile dispone la rinnovazione della notificazione

nell'ipotesi in cui il convenuto non si costituisca ed il giudice

rilevi un vizio di nullità della notificazione della citazione;

l'eventuale esistenza di un fatto impeditivo alla costituzione non è

qui oggetto di considerazione alcuna, essendo ovvio che un tale fatto

non potrebbe mai giustificare la rinnovazione della notificazione

ritualmente eseguita. L'art. 294 disciplina invece la facoltà del

contumace di chiedere la rimessione in termini per compiere attività

istruttorie ormai precluse, dimostrando che la sua tempestiva

costituzione fu impedita da causa a lui non imputabile: trattasi dunque

di ipotesi normativa ben diversa, rispetto alla quale non sussiste la

prospettata disparità di valutazione o di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 291 del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di

Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24,

secondo comma, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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