Art. 189 c.p.c. — Rimessione al collegio
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[1]((Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma.
[2]La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993
