Art. 189 c.p.c. — Rimessione al collegio
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[1]Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e, quando siano stati assunti mezzi di prova, le invita a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'articolo 187 secondo e terzo comma.
[2]La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187 secondo e terzo comma.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
