Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Renato Granata

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 189 del codice di procedura civile e 92 della legge 26

novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)

promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal Giudice

istruttore del Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente

tra S.a.s. Ovima e S.p.a. Montebianco Industria Tessile iscritta al

n. 511 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nella causa civile pendente tra la S.a.s. Ovima e la

S.p.A. Montebianco Industria Tessile il giudice istruttore presso il

Tribunale di Prato con ordinanza del 24 giugno 1991 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli

artt. 189 cod. proc. civ. e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353

(Provvedimenti urgenti per il processo civile) per sospetta

violazione dell'art. 97 Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente l'introduzione del giudice

unico previsto dalla riforma del processo civile (legge n. 353/90

cit.) rappresenta sì un "serio, meglio controllabile antidoto allo

sfascio del processo civile", ma è destinata ad entrare in vigore

soltanto il 1° gennaio 1992 per effetto del disposto dell'art. 92

della citata legge, salvo slittamenti ad epoca ulteriormente

differita;

che ciò contrasta, ad avviso del giudice rimettente, con il

canone di efficienza dell'amministrazione della giustizia desumibile

dall'art. 97 Cost., mentre solo il giudice unico, previsto dalla

riforma, potrebbe rapidamente definire la controversia;

che pertanto il giudice rimettente, anche in previsione di uno

slittamento dell'entrata in vigore della normativa suddetta (che può

"attendibilmente" prospettarsi), chiede una pronuncia caducatoria

dell'art. 92 cit. e "di ogni successivo rinvio";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile perché spetta unicamente al

legislatore stabilire i termini di entrata in vigore delle leggi;

sostiene inoltre l'assoluto difetto di rilevanza della questione

perché i processi pendenti alla data di entrata in vigore della

legge n. 353 del 1990 vanno definiti secondo la vecchia disciplina (

ex art. 90 legge n. 353 cit.);

Considerato che la questione di costituzionalità dell'art. 92

della legge n. 353 del 1990 - ancorché rilevante perché l'art. 90,

quinto comma, della medesima legge prevede che il tribunale giudica

con il numero invariabile di tre votanti soltanto nei procedimenti

che gli siano stati rimessi ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.

alla data di entrata in vigore della legge medesima, e quindi non

anche nei procedimenti rimessi successivamente - è manifestamente

infondata perché rientra nella discrezionalità del legislatore

fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, né in

particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli

uffici e della necessità di approntare le strutture necessarie - è

contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della

giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio

respiro, qual è la legge n. 353 del 1990;

che la medesima questione di costituzionalità avente ad oggetto

- secondo il tenore letterale dell'ordinanza di rimessione - ogni

successiva norma di proroga del termine di entrata in vigore della n.

353 cit., e quindi da intendersi attualmente riferita all'art. 50

legge 21 novembre 1991 n. 374 sull'istituzione del giudice di pace

(che tale differimento prevede al 1° gennaio 1993), è inammissibile

perché avente ad oggetto norma non esistente alla data

dell'ordinanza di rimessione, ancorché successivamente emanata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge

26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile) e la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 50 legge 21 novembre 1991 n.

374 (Istituzione del giudice di pace) sollevate, in riferimento

all'art. 97 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il

Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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