Art. 182 c.p.c. — Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

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[1]Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

[2]Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice puo' assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009

Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 182 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7472/2026

    28 marzo 2026

    Nel caso in cui sia stata dichiarata la nullità della costituzione in giudizio di una parte, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata direttamente nei confronti di quest'ultima e non del difensore.

    Art. 182 c.p.c. · Art. 137 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 83 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 363 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 7008/2026

    24 marzo 2026

    Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

    Art. 182 c.p.c. · Art. 163 c.p.c. · Art. 414 c.p.c. · Art. 416 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 301 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5682/2026

    12 marzo 2026

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presenza, nella fase di opposizione, di valida procura munita delle prescritte attestazioni di conformità della copia informatica è sufficiente a consentire l'esame nel merito della domanda, superando la mancata produzione delle stesse nella fase monitoria, in ragione della natura unitaria del giudizio e della necessità di evitare i cd. esiti abortivi del giudizio, che devono rappresentare - nell'ottica CEDU - ipotesi eccezionali e residuali.

    Art. 182 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 122 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5032/2026

    6 marzo 2026

    Il mancato deposito dell'autorizzazione ad agire in giudizio nel termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009) è sanato ex tunc dalla produzione nel solo grado di appello dell'autorizzazione concessa nelle more del giudizio di secondo grado, realizzandosi l'ipotesi di rimessione in termini implicitamente richiesta con il deposito del provvedimento autorizzatorio, consentita - in base alla nuova formulazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c. - anche a termine perentorio scaduto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'autorizzazione, accordata dal g.t., alla proposizione di un'azione di impugnazione testamentaria proposta dall'amministratore di sostegno, richiesta e sollecitata nel termine assegnato dal giudice di primo grado).

    Art. 182 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 117 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 179/1974

    Questione infondata
    19 giugno 1974

    Non è fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione (sollevata con ordinanza 22 febbraio 1972 del G. I. presso il tribunale di Napoli) di legittimità costituzionale dell'art. 182 c. p. c., nella parte in cui tale norma, relativamente ai vizi della rappresentanza faculta unicamente - e non obbliga - il giudice istruttore ad assegnare, alla parte interessata, un termine per la regolarizzazione dei vizi stessi. Nessuna violazione del "diritto di difesa" è, infatti, ipotizzabile nella specie, inquantoché la facoltà di cui al capoverso dell'articolo denunziato, non si traduce in mero arbitrio bensì unicamente risponde all'esigenza di "adeguare la ragione di equità alla varietà dei casi pratici" tra l'altro, impedendo l'automatica sanatoria di casi in cui il vizio della rappresentanza non appaia dipendente da errore scusabile, onde la sua regolarizzazione - ove, in ipotesi, ammessa - oltreché pregiudicare l'interesse della parte contrapposta, finirebbe con il derogare al principio della ritualità del contraddittorio, oltre il limite in cui tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di collaborazione tra il giudice e le parti.

    Art. 182 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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