Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 182 del

Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Mormile Antonio ed altri contro

Mormile Rocco ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21

giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile in materia ereditaria, vertente tra

Mormile Antonio, Mormile Rocco ed altri, il giudice istruttore presso

il tribunale di Napoli - rilevato che i convenuti Crescenzo ed Orsola

Mormile, si trovavano in situazione di evidente "conflitto di

interessi", e ciò nonostante erano rappresentati e difesi (in virtù

di distinti mandati) dal medesimo avvocato - con ordinanza 22 febbraio

1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza,

ha, di ufficio, sollevato questione di legittimità, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 182 del codice di procedura

civile: nella parte in cui tale norma - relativamente ai vizi della

rappresentanza (assistenza od autorizzazione) - non obbliga (a pena di

nullità), bensì unicamente faculta il giudice istruttore ad

assegnare, alla parte interessata, un termine per la regolarizzazione

dei vizi stessi.

Tale apprestata disciplina sembrerebbe, invero, non garantire il

diritto di difesa in tutta l'ampiezza ed estensione, quali volute dal

precetto costituzionale invocato.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è

in questo costituita. Considerato in diritto :

1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 182

cod. proc. civ. - secondo cui "quando rileva un difetto di

rappresentanza (di assistenza o di autorizzazione), il giudice può

assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla

quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle

necessarie autorizzazioni" - contrasti o meno con il diritto di difesa

di cui all'art. 24 della Costituzione, prospettandosi che questo possa

trovare effettiva attuazione e garanzia unicamente attraverso la

previsione di un dovere - e non della mera facoltà - del giudice

istruttore di consentire la regolarizzazione del rilevato difetto.

2. - La questione non è fondata.

Pur prescindendo dalla problematicità dell'inquadramento del vizio

della rappresentanza tecnica (quale nella specie in concreto rilevato)

nel "difetto di rappresentanza" regolato dal comma secondo dell'art.

182 citato (e non nel "difetto di costituzione", di cui al comma primo

della stessa norma) e pur, quindi, movendo dalla tesi interpretativa

sostenuta dal giudice a quo, non si ravvisano, invero, ragioni di

contrasto della norma impugnata con il precetto costituzionale

dell'art. 24.

Sta di fatto innanzitutto che la giurisprudenza propende in genere

per ritenere che la sanatoria ai sensi dell'art. 182, per quanto

riguarda la legitimatio ad processum, ove non sia disposta dal g.i.,

possa sopravvenire anche nel corso delle ulteriori fasi del giudizio.

A parte ciò, è decisivo il rilievo che la facoltà di cui al

capoverso della norma citata non si traduce in mero arbitrio: in quanto

(come anche la lettura dei lavori preparatori chiaramente consente di

desumere) risponde all'esigenza di "adeguare la ragione di equità alla

varietà dei casi pratici".

Proprio tale varietà delle situazioni che in concreto al giudice

possono prospettarsi, d'altra parte, vale a dimostrare l'irrazionalità

della contraria previsione di un dovere di concessione del termine per

la regolarizzazione. Infatti una tale previsione implicherebbe la

automatica possibilità di sanatoria anche in casi (di domande, ad

esempio, proposte abusivamente da chi non aveva la rappresentanza della

parte), in cui il vizio della rappresentanza non appaia dipendente da

errore scusabile: onde la sua regolarizzazione - oltreché pregiudicare

l'interesse della parte contrapposta - finirebbe con il derogare al

principio di ritualità del contraddittorio, oltre il limite in cui

tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di

collaborazione tra il giudice e le parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 182, capoverso, del codice di procedura civile, sollevata in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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