Art. 165 c.p.c. — Costituzione dell'attore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 20 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →

[1]((L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

[2]Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 20 gennaio 2012

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 165 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c. · Art. 348 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16211/2025

    17 giugno 2025

    Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

    Art. 165 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 91 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14348/2025

    29 maggio 2025

    L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).

    Art. 165 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 239 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10858/2025

    24 aprile 2025

    In tema di appello, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati).

    Art. 165 c.p.c. · Art. 166 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 118 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 92/2014

    Questione infondata
    10 aprile 2014

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinari…

    Art. 165 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 35/2013

    Altra decisione
    6 marzo 2013

    Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno irragionevolmente gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Infatti, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge n. 218 del 2011, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni promosse.

    Art. 165 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 647 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/2010

    Questione inammissibile
    6 maggio 2010

    È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza e in ordine al contrasto con taluni parametri, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 163- bis cod. proc. civ. L'art. 3 Cost., invocato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, non è richiamato nel dispositivo; l'eventuale disparità di trattamento, con riguardo alla sanzione dell'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente, è solo intuibile nel riferimento alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza però che la motivazione sia adeguatamente sviluppata. Neppure la violazione dell'art. 24 Cost. è argomentata, poiché l'ordinanza richiama solo i principi del giusto processo, sicché il dubbio finisce per confluire nell'art. 111 Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una regola pregiudizievole per le parti (quella dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente), sia per l'assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona ha diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per verificare la ragionevolezza della suddetta sanzione di improcedibilità rispetto all'esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali. Infine, l'art. 6 della CEDU non é invocabile come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, poiché costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., peraltro non dedotta dal giudice a quo . Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 191/2009, n. 114/2007 e n. 39/2005. Sulla necessità che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali presidiate dalla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività, v. le citate sentenze n. 11/2008 e n. 462/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 165 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenutoaggiunto: , ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del tolto: terzo aggiunto: secondo comma dell'art. 163tolto: - bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi … comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune tolto: dove aggiunto: ove ha sede il tribunale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art165 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari