Art. 145 c.p.c. — Notificazione alle persone giuridiche

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[1]La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

[2]La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile si fanno a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma.

[3]Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 145 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 379/1988

    Questione inammissibile
    31 marzo 1988

    Nell'ambito delle valutazioni discrezionali spettanti al legislatore circa l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le notificazioni in materia civile, non sarebbe comunque priva di ragionevole giustificazione ne' irrazionale, in quanto diretta ad assicurare il risultato concreto della notificazione alla persona giuridica, la disposizione che al riguardo ne escludesse l'effettuazione a mani di soggetto non legato alla stessa da un rapporto qualificato: nella specie, il portiere dello stabile, sede della persona giuridica, non addetto all'esclusivo servizio di essa. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 145, comma primo, cod. proc. civ., interpretato nel senso che non consentirebbe l'effettuazione della notifica alla persona giuridica a mani del portiere dello stabile, sede di essa, non addetto al suo esclusivo servizio).

    Art. 145 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2932 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art145 · fonte del testo

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