[1]La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'articolo 143, e' fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

[2]In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

[3]La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.

[4]Un originale della relazione e' dato all'interessato e l'altro e' rimesso all'autorita' che ha emanato l'ordine della notificazione.

[5]Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art145 · fonte del testo

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