Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
1 pronuncia che riguarda l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.
La disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato non si applica alle Regioni a statuto ordinario che non si avvalgono in via generale ed esclusiva del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, anziché all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che la l.r. Abruzzo n. 9 del 2000, nell'istituire un servizio legale interno, aveva reso il patrocinio di quest'ultima non esclusivo).
Art. 45 · Art. 11 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 43 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 47 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art45 · fonte del testo
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