Codice civile

Art. 534 c.c. — Diritti dei terzi

[1]L'erede puo' agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

[2]Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.

[3]La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In un successivo art. 534 ho posto la disciplina dei diritti dei terzi, che prima si trovava in parte nel capoverso dell'art. 75 del progetto e in parte nell'art. 77. Nel secondo comma del nuovo articolo ho affermato la salvezza dei diritti dei terzi, la quale prima si desumeva dalla dichiarazione d'improponibilità dell'azione di petizione. In tal modo viene posto in rilievo che si tratta di un problema di diritto sostanziale e non già di un semplice ostacolo processuale alla proponibilità della petitio. Sempre a proposito della stessa disposizione, ho creduto opportuno risolvere un punto finora dubbio, e cioè se la prova della buona fede debba esser data dal terzo che ha acquistato dall'erede apparente o se piuttosto il terzo debba presumersi in buona fede, salva la prova contraria da parte dell'erede. Ho consacrato la prima opinione, che mi è sembrata preferibile, considerando che in questo caso la buona fede rappresenta un elemento costitutivo dell'acquisto. Nell'ultimo comma dell'articolo ho poi in sede di coordinamento chiarito che la salvezza dei diritti acquistati dai terzi, se oggetto di essi sono beni immobili o mobili registrati, non ha luogo sia nel caso, ch'era già stato espressamente previsto dal testo precedente, che la trascrizione di tali acquisti non sia anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale, sia nel caso ch'essa non preceda la trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero. La norma, in realtà, si sarebbe ugualmente desunta dalle disposizioni concernenti la trascrizione: ma mi è sembrato opportuno evitare inutili questioni che sarebbero potute sorgere argomentando a silentio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 259

  • A differenza del precedente testo, nel quale gli effetti del possesso dei beni ereditarii erano fissati parte con una disposizione circa la restituzione dei frutti, che ripeteva analoga norma dettata in materia di possesso, e parte con un rinvio alle disposizioni sul possesso (artt. 80 e 81), mi sono limitato nel nuovo testo ad un rinvio generale alle disposizioni sul possesso, mantenendo qui soltanto la norma relativa alle ipotesi di alienazione ii buona fede di cose dell'eredità e quella che definisce il possessore in buona fede di beni ereditarii. Ho poi integrato la definizione in modo da coordinare la norma con l'art. 1147, aggiungendo una disposizione che esclude la buona fede se l'errore circa la qualità di erede dipende da colpa grave. Ho così sistemato la materia in un solo articolo (535). DEI LEGITTIMARI. Dei diritti riservati ai legittimari.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 260

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art534 · fonte del testo

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