Codice civile

Art. 648 c.c. — Adempimento dell'onere

[1]Per l'adempimento dell'onere puo' agire qualsiasi interessato.

[2]Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorita' giudiziaria puo' pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione e' stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 648 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16915/2026

    29 maggio 2026

    La legittimazione alla domanda di adempimento dell'onere testamentario compete ai portatori dell'interesse, anche non patrimoniale, la cui realizzazione il testatore ha avuto di mira nel disporre il modo e, nel caso in cui il modo sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati non sono gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto; per contro, la legittimazione a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria gravata dall'onere compete esclusivamente ai soggetti che, per effetto di detta risoluzione, subentrano nella posizione giuridica dell'onerato inadempiente.

    Art. 648 c.c. · Art. 100 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stato proposto di ripristinare un complesso di norme già contenute negli articoli da 221 a 224 del progetto della Commissione reale, che il progetto definitivo aveva soppresse ritenendole ovvie. Ho accolto il suggerimento per quanto attiene alla norma sul concorso delle due delazioni, legittima e testamentaria, che in forma diversa ho inserita nell'art. 457 del nuovo testo: ma per tutte le altre disposizioni ho creduto di dover andare in diverso avviso. Esse sono in parte del tutto ovvie, come fu rilevato nella relazione al progetto definitivo; in parte contengono regole d'interpretazione della volontà testamentaria arbitrarie o discutibili, in relazione a fattispecie anomale o eccezionali. Dei legati.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 316

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art648 · fonte del testo

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