Codice civile

Art. 563 c.c. — Effetti della riduzione della donazione

(( La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito e' tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690)). 346

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 dicembre 2025, n. 182

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La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Chiarito, sia nella nuova intestazione della Sezione I del Capo X, sia nelle norme in essa comprese, che nella riserva sono inclusi anche diritti che non conferiscono la qualità di erede, mi è sembrato che non vi fossero inconvenienti a conservare nel nuovo testo l'intitolazione che nel progetto definitivo era stata data alla Sezione II, perchè con essa meglio si esprime il fine al quale tende l'azione di riduzione. Dal punto di vista sostanziale sono state apportate le seguenti innovazioni rispetto al progetto: 1) si è stabilito espressamente nell'art. 553 che i legittimari devono imputare ai sensi dell'art. 564 quanto hanno ricevuto da colui al quale succedono; 2) si è chiarito che, solo se il legittimario ha accettato con beneficio d'inventario, è negato ai creditori del defunto di chiedere la riduzione e di approfittarne; 3) si è risolta espressamente una vecchia questione, e cioè se l'insolvenza del donatario soggetto a riduzione debba restare a carico del legittimario o dei precedenti donatari o se piuttosto non debba gravare sui legittimari e sui donatari insieme: è stata consacrata quest'ultima opinione, stabilendosi in un nuovo articolo (562) che il valore della donazione che non può essere recuperato grava sulla massa ereditaria; 4) si è corretta nell'art. 563 l'imprecisa qualificazione di azione di riduzione e di rivendicazione data all'azione promossa dai legittimari contro i terzi ai quali siano stati trasferiti gli immobili donati: invero l'azione di riduzione si intenta esclusivamente contro il donatario; una volta pronunziata la riduzione, il legittimario fa valere contro il terzo una azione per la restituzione degli immobili; 5) si è ammessa l'azione di riduzione anche per la restituzione dei beni mobili oggetto della donazione, facendo salvi gli effetti del possesso di buona fede, i quali non operano, come è noto, per tutte le categorie di beni mobili; 6) si è risolto un dubbio agitatosi sotto l'impero del vecchio codice, ammettendo anche il terzo a liberarsi dall'obbligo di restituire le cose donate, mediante il pagamento del loro valore; 7) si è precisato nell'art. 564 che l'azione di riduzione può essere esercitata anche dal legittimario che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che ne sia decaduto; 8) si è chiarito, sempre a proposito delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, che, quando le donazioni e i legati sono stati fatti a chiamati come coeredi, il legittimario può sempre agire in riduzione a prescindere dall'accettazione beneficiata, anche se quei chiamati abbiano rinunziato all'eredità; 9) infine si è affermato che il legittimario, il quale succede per rappresentazione, deve imputare le donazioni e i legati fatti al suo ascendente. Va ricordato al riguardo che il progetto preliminare, risolvendo un'annosa questione, aveva stabilito nell'art. 111 che la rappresentazione non dovesse aver luogo in caso di unicità di stirpe. Senonchè questa regola sembrò ingiusta e inopportuna, specialmente in relazione all'ampia portata data all'istituto della rappresentazione. Pertanto nel progetto definitivo fu ammessa la rappresentazione anche nel caso di unicità di stirpe (art. 11, ultimo comma). Tuttavia venne disposto che, pur avendo luogo il diritto di rappresentazione, il discendente non fosse tenuto all'imputazione delle donazioni fatte al suo ascendente. Ho considerato che in tal modo si sarebbe esclusa la conseguenza più importante della successione iure repraesentationis e si sarebbe anzi affermato un principio del tutto contrastante con il concetto stesso di rappresentazione, il quale, facendo subentrare il rappresentante al posto del rappresentato, intende tenere immutate, a salvaguardia dei terzi, le aspettative già consolidate. Per queste ragioni ho posto, nel terzo comma dell'art. 564, la regola dell'obbligo dell'imputazione delle donazioni e dei legati fatti all'ascendente. Delle successioni legittime.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 271

  • Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho perciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto. DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 272

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2005 al 18 dicembre 2025. 200 parole tolte, 100 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terziaggiunto: La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati tolto: e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

tolto: L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione deiaggiunto: , fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito e' tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, tolto: oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

tolto: Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

tolto: Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione aggiunto: salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 dicembre 2025, n. 182

    La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art563 · fonte del testo

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