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Tributario
Che regola il servizio doganale nelle stazioni internazionali sulla linea della ferrovia del Gottardo
Legge 15 luglio 1883, n. 1503
- Aggiornato al
- 27 luglio 1883
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per regolare il servizio dei rispettivi uffici…
- Art. 2Le stazioni internazionali di Chiasso e Luino e quelle intermedie di Maccagno e Pino…
- Art. 3Gli uffici doganali o daziari dei due Stati, riuniti nelle predette stazioni…
- Art. 4Gli impiegati superiori di ciascuno degli uffici riuniti, e quelli che saranno a cio'…
- Art. 5Per effetto dell'applicazione dei regolamenti doganali e della competenza e procedura per…
- Art. 6Gli uffici doganali riuniti saranno fregiati esternamente degli stemmi dei rispettivi…
- Art. 7Il personale stesso, oltre a sorvegliare i magazzini e luoghi di deposito per le merci…
- Art. 8Gli uffici doganali riuniti sono autorizzati a disimpegnare il rispettivo servizio ed a…
- Art. 9Gli uffici doganali riuniti hanno il diritto di procedere in via penale, nei casi e modi…
- Art. 10Sopra istanza delle predette autorita', le autorita' dello Stato in cui e' situata la…
- Art. 11Nello scopo di agevolare agli impiegati ed agli agenti dell'ufficio doganale dello Stato…
- Art. 12Le competenze e facolta' degli uffici doganali riuniti saranno, rispettivamente, quelle…
- Art. 13La visita dei bagagli, compresovi il piccolo bagaglio a mano dei viaggiatori e le…
- Art. 14Le merci dovranno passare, dall'una all'altra Amministrazione doganale, direttamente e…
- Art. 15La visita e verificazione delle merci sara' fatta prima dagli impiegati dello Stato da…
- Art. 16Agli impiegati di ciascuno degli uffici riuniti e' data facolta' di assistere…
- Art. 17Gli uffici riuniti potranno rilasciarsi reciprocamente dei certificati di entrata e di…
- Art. 18I piombi, i suggelli ed i lucchetti a chiave doganali apposti ai vagoni od ai singoli…
- Art. 19In conformita' dell'articolo 11 della convenzione di Berna del 23 dicembre 1873, le due…
- Art. 20Tutti i convogli che arrivano nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, con…
- Art. 21Dall'arrivo nella rispettiva stazione sino alla partenza, le merci sono soggette per il…
- Art. 22La sorveglianza di ciascuno degli uffici riuniti sui magazzini, luoghi di deposito, ecc…
- Art. 23L'Amministrazione della strada ferrata ha l'obbligo di prendere tutte le precauzioni…
- Art. 24L'Amministrazione della strada ferrata dovra' prevenire, in tempo utile, gli uffici…
- Art. 25Le Amministrazioni della ferrovia del Gottardo e dell'Alta Italia, e per esse i loro…
- Art. 26Le autorita' dello Stato, nel territorio del quale si trova la stazione internazionale…
- Art. 27I detti impiegati dipenderanno, in materia di servizio e di disciplina, esclusivamente…
- Art. 28Gli impiegati predetti od i membri delle loro famiglie saranno esenti da ogni specie di…
- Art. 29Gli impiegati e le loro famiglie, nell'occasione del primo stabilimento, godranno, per…
- Art. 30La presente convenzione entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione, e durera'…
- Art. 31I Governi contraenti si riservano la ratificazione della presente convenzione. In fede di…
