Nello scopo di agevolare agli impiegati ed agli agenti dell'ufficio doganale dello Stato vicino l'adempimento del loro mandato, l'ufficio doganale dello Stato in cui e' situata la stazione dovra', ogniqualvolta ne sia richiesto, ordinare immediatamente alle sue guardie di prestare aiuto ai detti impiegati ed agenti, senza che possano addebitarsi spese di sorta all'Amministrazione dell'altro Stato.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
