[1]Le autorita' dello Stato, nel territorio del quale si trova la stazione internazionale, presteranno agli impiegati doganali o daziari dell'altro Stato, nelle operazioni del loro servizio, la stessa protezione ed assistenza che accordano agli impiegati del proprio Stato.
[2]Gli impiegati degli uffici doganali o daziari, ferroviari, postali, telegrafici e di polizia dello Stato vicino, situati sul territorio ove si trova la stazione internazionale, come pure le loro famiglie dimoranti con essi, godranno, da parte dello Stato sul cui territorio dimorano, della medesima protezione, da esso accordata ai propri cittadini.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
