[1]I detti impiegati dipenderanno, in materia di servizio e di disciplina, esclusivamente dalle autorita' dello Stato a cui appartengono.
[2]Essi dovranno pero' osservare le leggi penali ed i regolamenti di polizia dello Stato sul cui territorio dimorano, e saranno, per tale riguardo, sottomessi alla giurisdizione di questo Stato.
[3]Nel caso di arresto di un impiegato od agente per contravvenzione a dette leggi, se ne dara' immediato avviso all'autorita' da cui dipende.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
