Il personale stesso, oltre a sorvegliare i magazzini e luoghi di deposito per le merci destinate ad entrare nel proprio Stato, avra' il diritto di accesso in tutti gli altri magazzini e luoghi di deposito di merci nel circuito della stazione durante il servizio giornaliero, e potra' assistere alle operazioni di scarico, carico e pesatura che si eseguiscono dagli agenti della strada ferrata.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
