[1]Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali e daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino, sulla strada ferrata del Gottardo, in esecuzione della convenzione del 23 dicembre 1873, articolo 10.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia ed il Consiglio federale della Confederazione Svizzera, nell'intento di regolare con una speciale convenzione, a tenore dell'articolo 10 della convenzione 23 dicembre 1873, il servizio degli uffici doganali o daziari dei rispettivi Stati, riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino, sulla strada ferrata del Gottardo,
[3]Hanno nominato per loro plenipotenziari a questo fine:
[4]Sua Maesta' il Re d'Italia,
[5]Il signor conte Alessandro Fe' d'Ostiani, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Confederazione Svizzera;
[6]Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera,
[7]Il signor colonnello Bernardo Hammer, consigliere federale, capo del dipartimento federale delle finanze e dei dazi, i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:
[8]Art. 1.
[9]La strada ferrata internazionale del Gottardo tra l'Italia e la Svizzera nei punti in cui attraversa il confine sara' considerata come strada doganale.
[10]Tutti i convogli di viaggiatori e di merci potranno, sotto l'osservanza delle discipline prescritte nei due Stati, liberamente circolare sulla detta strada, tanto di notte quanto di giorno, e tanto nei giorni festivi quanto nei feriali, salvo i divieti in vigore, in ciascuno dei due Stati, rispetto all'importazione, all'esportazione od al transito di determinate categorie di merci.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
