La sorveglianza di ciascuno degli uffici riuniti sui magazzini, luoghi di deposito, ecc., per le merci destinate ad entrare nel rispettivo Stato, ha per oggetto la tutela dell'interesse finanziario, e non menoma la responsabilita' dell'Amministrazione della strada ferrata rispetto alla custodia di esse merci verso proprietari e destinatari.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
