L'Amministrazione della strada ferrata ha l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie affinche' le merci, i viaggiatori ed i loro effetti, sottoposti alle discipline doganali, non entrino nelle stazioni e non escano, senonche' pei passaggi che verranno all'uopo stabiliti nell'interesse del servizio dei rispettivi uffici doganali.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
