I piombi, i suggelli ed i lucchetti a chiave doganali apposti ai vagoni od ai singoli colli non saranno levati dagli impiegati dell'ufficio doganale d'uscita se non in presenza degli impiegati dell'altro Stato, i quali vi apporranno immediatamente i loro, se ne sara' il caso.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
