[1]Gli uffici doganali riuniti hanno il diritto di procedere in via penale, nei casi e modi stabiliti nel rispettivo Stato, contro ogni violazione delle prescrizioni doganali che venga commessa nelle stazioni o sul tronco di strada ferrata fra queste e il confine.

[2]Le competenti autorita' dello Stato cui l'ufficio appartiene hanno il diritto di procedere ad inchieste per l'accertamento di tali contravvenzioni, di confermare i sequestri operati dal detto ufficio e di giudicare le contravvenzioni stesse giusta le rispettive leggi penali.

Testo vigente dal 27 luglio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1883-07-15;1503~art9 · fonte del testo

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