[1]Gli uffici doganali riuniti hanno il diritto di procedere in via penale, nei casi e modi stabiliti nel rispettivo Stato, contro ogni violazione delle prescrizioni doganali che venga commessa nelle stazioni o sul tronco di strada ferrata fra queste e il confine.
[2]Le competenti autorita' dello Stato cui l'ufficio appartiene hanno il diritto di procedere ad inchieste per l'accertamento di tali contravvenzioni, di confermare i sequestri operati dal detto ufficio e di giudicare le contravvenzioni stesse giusta le rispettive leggi penali.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
